sabato 07/01/2023 • 03:00
L'INPS comunica la variazione al 5%, in ragione d'anno, del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023 (Circ. INPS 4 gennaio 2023 n. 2).
redazione Memento
A decorrere dal 1° gennaio 2023 è stata fissata al 5 per cento in ragione d'anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali L'art. 116 c. 15 L. 388/2000 ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali. L'applicazione della previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti. La misura del 5 per cento si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali Il provvedimento produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023. In relazione a ciò, la misura dell'interesse del 5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023. FONTE: Circ. INPS 4 gennaio 2023 n. 2
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