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giovedì 05/01/2023 • 12:28

Lavoro Modalità e procedure di erogazione

Covid-19: Indennità per i familiari dei sanitari

A distanza di quasi tre anni l’INAIL, con circolare n. 1 del 2 gennaio 2023, consegna le istruzioni operative e le modalità di elargizioni delle somme una tantum agli eredi degli esercenti professioni sanitarie, assistenza sociale e socio sanitarie impiegati in azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.

di Dario Ceccato - Consulente del lavoro - Ceccato Tormen & Partners

+ -
  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Nel lontano marzo 2020, in pieno lock down, l'art. 22-bis D.L. n. 18/2020  (uno dei primissimi Decreti Legge emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19), disponeva l'istituzione di uno specifico fondo finalizzato all'erogazione di elargizioni “una tantum” nei confronti dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie deceduti per effetto del contagio da Covid-19.  

Il comma 2 dell'articolo in trattazione rimandava, per l'individuazione delle modalità di attuazione, ad un DPCM da emanarsi di concerto con il Ministro della Salute.

A distanza di due anni e mezzo, in data 22 settembre 2022, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia - di concerto con il Ministro della salute - ha emanato l'atteso decreto attuativo (con annessi allegati, uno dei quali – Allegato 1 – individua l'elenco delle professioni sanitarie coinvolte).

Inevitabilmente, l'applicazione della norma ha comportato la collaborazione dell'INAIL che, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2023, ha definito le procedure e le modalità di erogazione dell'indennità fornendo ulteriori chiarimenti in relazione all'applicazione pragmatica della norma in parola.

Ambito di applicazione

Con riferimento all'ambito di applicazione dell'articolo 22-bis DL n. 18/2020, l'Istituto prevede, richiamando l'All. 1 del Decreto attuativo, come l'indennità debba essere riconosciuta ai familiari degli esercenti le professioni sanitarie, nonché degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, che abbiano operato nel periodo di emergenza pandemica per il contenimento del coronavirus e che abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.

A titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si riportano alcune delle professioni individuate dall'allegato 1 del Decreto ministeriale di cui sopra, il quale fornisce un'elencazione completa delle professioni riconosciute dal Ministero della Salute. Si citano, a tal proposito: farmacista, medico chirurgo, odontoiatra, infermiere, ostetrica, fisioterapista, assistente sanitario ma anche veterinario, biologico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico e dietista.

Ai fini della corresponsione della “speciale elargizione”, come definita dalla Circolare, è richiesto che:

  1. il de cuius abbia contratto la patologia da Covid-19 nell'esercizio dell'attività lavorativa prestata durante il periodo emergenziale, ovvero dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza;
  2. sia conseguita la morte del de cuius per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19, entro il 28 dicembre 2022.

L'indennità spetta nei confronti dei familiari delle vittime, in particolare:

  1. al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
  2. in mancanza, ai genitori naturali o adottivi.

Natura e misura della “speciale elargizione”

L'Una Tantum corrisposta ai soggetti beneficiari sopra individuati non concorre alla formazione del reddito ai sensi D.P.R. n. 917 del 1986 e, in quanto tale, non è soggetta a tassazione, in quanto rientrante nei proventi conseguiti in relazione a “invalidità permanente o da morte”.

In merito alla misura, ovvero il quantum dell'indennità, la Circolare 1/2023 rimanda ad una successiva determinazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia (Dipofam), incaricato di valutare il rapporto tra la dotazione del Fondo e il numero di istanze presentate.

L'elargizione in oggetto è corrisposta in aggiunta a ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente e, pertanto, è cumulabile anche con altre prestazioni erogate dall'Istituto.

Termine per la domanda

L'istanza dovrà essere presentata in via telematica nel portale INAIL entro il termine perentorio stabilito il giorno 4 marzo 2023, nella sezione “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19”.

Soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza

L'istanza potrà essere presentata:

  • singolarmente da ciascun beneficiario;
  • nel caso di più beneficiari familiari della stessa vittima, anche cumulativamente da uno dei beneficiari munito di apposita delega rilasciata dagli altri beneficiari.

La richiesta potrà essere presentata anche da soggetto diverso dal familiare in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea ad accertare i requisiti di cui alla normativa in materia, in particolare:

  1. il titolo professionale del lavoratore deceduto (che dovrà necessariamente rientrare tra quelle individuate dall'Allegato 1 del Decreto ministeriale del 22 settembre 2022);
  2. contratto di lavoro che possa attestare lo svolgimento dell'attività lavorativa durante il periodo emergenziale;
  3. documentazione sanitaria comprovante l'insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19;
  4. eventuale status di rappresentante legale o apposita delega laddove si presenti domanda di elargizione in favore di altro soggetto.

L'Istituto si riserva la possibilità di richiedere, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica forniti dall'sitante, ulteriori integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

Raccolte le istanze, l'INAIL si farà carico di trasmettere al Dipofam un elenco con i nominativi delle vittime con contestuale indicazione del numero di beneficiari associati ad ogni deceduto (tale elenco conterrà altresì l'indicazione dei nominativi per i quali l'INAIL propone il riconoscimento dell'Una Tantum e i nominativi per i quali, al contrario, propone la non ammissione).

Il Dipofam, ricevuto l'elenco, valuta le proposte dell'INAIL e, sulla base del rapporto tra le risorse disponibili nel Fondo e il numero dei lavoratori deceduti per i quali è stata accolta l'istanza, determina con decreto del Capo del Dipartimento stesso la misura della speciale elargizione.

Una volta approvato l'elenco definitivo, l'INAIL comunica agli interessati l'esito dell'istanza ed erogherà la prestazione entro il termine di 60 giorni decorrenti dal Decreto di approvazione del Dipofam.

Fonte: Circ. INAIL 3 gennaio 2023, n. 1 

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