X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali

giovedì 05/01/2023 • 11:55

Lavoro Radiazioni ionizzanti

Ampia revisione delle norme di protezione dal rischio di esposizione

In vigore modifiche a tutto tondo per quanto riguarda la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Sono stati rivisti gli aspetti amministrativi, di coordinamento, di sicurezza (esposizione lavoratori popolazione) e ambientali. Ecco le principali novità.

di Andrea Quaranta - Environmental risk manager

+ -
  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Esposizione alle radiazioni ionizzanti: le modifiche alla normativa di sicurezza

Con settantaquattro articoli, suddivisi in quindici sezioni, è stata ampiamente rimaneggiata la normativa che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Le modifiche hanno riguardato:

  1. aspetti burocratico-amministrativi:
    1. l’apparato definitorio – ivi compreso quello relativo alla disciplina organizzativa e delle competenze delle autorità preposte– e sanzionatorio;
    2. il regime giuridico (per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo) e autorizzatorio relativo ai rifiuti radioattivi;
    3. nuove norme di coordinamento;
  2. aspetti tecnici (le sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti; modifiche agli allegati);
  3. la sicurezza (l’esposizione dei lavoratori, della popolazione, del personale medico, oltre a “particolari situazioni di esposizione esistente”;
  4. l’ambiente.

In campo ambientale, in particolare, le modifiche hanno riguardato la notifica, l’autorizzazione all’allontanamento, il registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, il nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti e il sistema delle autorizzazioni ambientali.

La nuova gestione dei rifiuti radioattivi: la notifica e l’autorizzazione all’allontanamento, anche per gli impianti nucleari

In relazione alla notifica – la comunicazione, all’autorità competente, di informazioni atte a notificare l’intenzione di svolgere una pratica rientrante nel campo d’applicazione della normativa sulla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, qualora per la pratica medesima non siano previsti specifici provvedimenti autorizzativi – il legislatore delegato ha specificato che:

  • alle pratiche dalle quali derivano materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive può essere dato avvio a condizione che sia stata preventivamente rilasciata l’autorizzazione all’allontanamento, nei casi in cui è possibile rilasciarla;
  • il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esentato dall’obbligo di notifica per quanto concerne le sorgenti di taratura finalizzate al corretto funzionamento della strumentazione di radioprotezione impiegata nell’ambito dei propri compiti istituzionali, nei casi in cui il valore dell’attività totale o della concentrazione di attività di specifici radionuclidi contenuti in tali sorgenti non sia superiore a determinati valori, specificati in una tabella.

La stessa disciplina dell’allontanamento (dal regime autorizzatorio) è stata oggetto dell’intervento legislativo, volto a fornirne l’interpretazione autentica.

Allontanamento dal regime autorizzatorio

I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica o autorizzazione, escono dal campo di applicazione della normativa se rispettano i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica stabiliti per l’allontanamento, e se:

  • è rilasciata l’autorizzazione al loro allontanamento (rilasciata dalle Regioni o delle Province autonome per i materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica, o dall’autorità titolare del procedimento autorizzativo della pratica) e
  • l’allontanamento è effettuato secondo i requisiti, le condizioni e le prescrizioni dell’autorizzazione.

Interpretazione autentica: la disciplina sull’allontanamento si applica anche ai materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono dagli impianti nucleari:

  • di potenza o di ricerca (a seconda che l'energia e/o le materie fissili prodotte siano, o meno, utilizzate, a fini industriali);
  • per il trattamento di combustibili irradiati o per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari,

oltre che dai reattori nucleari (gli apparati destinati ad usi pacifici progettati o usati per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche).

Il registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, anche per le strutture sanitarie

I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo devono:

  • registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) e
  • trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive,

entro i 10 giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.

Una precedente modifica aveva previsto che entro il 31 marzo 2023 – con accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome – sarebbero state stabilite le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie (con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività), e che – decorso tale termine – le specifiche disposizioni si sarebbero applicate anche alle strutture sanitarie.

La modifica integra quest’ultimo aspetto, specificando che – decorso tale termine e fino alla conclusione dell’accordo – le specifiche disposizioni si applicheranno anche alle strutture sanitarie, ma limitatamente alle materie radioattive contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, “nonché, a valle della comunicazione cumulativa di inventario iniziale, a un aggiornamento cumulativo trimestrale dell’inizio della detenzione di generatori di radiazioni e a un aggiornamento cumulativo annuale della cessazione della detenzione di generatori di radiazioni stessi”.

Il nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti

Le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti specificano i casi in cui occorre il nulla osta preventivo per le pratiche giustificate con sorgenti di radiazioni ionizzanti, suddividendoli in due categorie:

  • la prima riguarda l’impiego di generatori/sorgenti di radiazioni e/o materie radioattive, ognuna con specifiche caratteristiche;
  • la seconda concerne, invece, gli effetti dell’utilizzo delle radiazioni ionizzanti.

La novella legislativa interviene su questo secondo aspetto, specificando che sono soggette a nulla osta preventivo le seguenti pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che comportano:

  • l’aggiunta intenzionale (direttamente o mediante attivazione) di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo;
  • l’impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti e per ricerca;
  • la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;
  • l’impiego di:
    • acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica;
    • sorgenti sigillate ad alta attività o di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica;
  • la somministrazione di sostanze radioattive a fini diagnostici, su mezzi mobili.

Esposizione alle radiazioni ionizzanti: le autorizzazioni ambientali

Le modifiche hanno, infine, riguardato le due principali autorizzazioni ambientali: l’AIA e l’AUA.

In merito all’Autorizzazione Integrata Ambientale è stato previsto che, per le pratiche assoggettate alle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, il Prefetto deve trasmettere i provvedimenti adottati all'autorità competente per il rilascio dell'AIA, e che le relative prescrizioni devono essere espressamente riportate nell'autorizzazione.

In relazione all’Autorizzazione Unica Ambientale, invece, viene ampliato l’elenco degli impianti soggetti alla relativa disciplina: alle sette tipologie di impianto già soggette all’AUA (autorizzazione agli scarichi; comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; autorizzazione alle emissioni in atmosfera per specifici stabilimenti; autorizzazione generale e comunicazione o nulla osta specifici; autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; comunicazioni in materia di rifiuti) si aggiungono:

  • l’autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente e
  • la notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni.

Fonte: D.Lgs 25 novembre 2022, n. 203

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”