giovedì 05/01/2023 • 11:55
In vigore modifiche a tutto tondo per quanto riguarda la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Sono stati rivisti gli aspetti amministrativi, di coordinamento, di sicurezza (esposizione lavoratori popolazione) e ambientali. Ecco le principali novità.
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Esposizione alle radiazioni ionizzanti: le modifiche alla normativa di sicurezza
Con settantaquattro articoli, suddivisi in quindici sezioni, è stata ampiamente rimaneggiata la normativa che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Le modifiche hanno riguardato:
In campo ambientale, in particolare, le modifiche hanno riguardato la notifica, l’autorizzazione all’allontanamento, il registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, il nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti e il sistema delle autorizzazioni ambientali.
La nuova gestione dei rifiuti radioattivi: la notifica e l’autorizzazione all’allontanamento, anche per gli impianti nucleari
In relazione alla notifica – la comunicazione, all’autorità competente, di informazioni atte a notificare l’intenzione di svolgere una pratica rientrante nel campo d’applicazione della normativa sulla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, qualora per la pratica medesima non siano previsti specifici provvedimenti autorizzativi – il legislatore delegato ha specificato che:
La stessa disciplina dell’allontanamento (dal regime autorizzatorio) è stata oggetto dell’intervento legislativo, volto a fornirne l’interpretazione autentica.
Allontanamento dal regime autorizzatorio I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica o autorizzazione, escono dal campo di applicazione della normativa se rispettano i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica stabiliti per l’allontanamento, e se:
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Interpretazione autentica: la disciplina sull’allontanamento si applica anche ai materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono dagli impianti nucleari:
oltre che dai reattori nucleari (gli apparati destinati ad usi pacifici progettati o usati per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche). |
Il registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, anche per le strutture sanitarie
I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo devono:
entro i 10 giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.
Una precedente modifica aveva previsto che entro il 31 marzo 2023 – con accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome – sarebbero state stabilite le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie (con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività), e che – decorso tale termine – le specifiche disposizioni si sarebbero applicate anche alle strutture sanitarie.
La modifica integra quest’ultimo aspetto, specificando che – decorso tale termine e fino alla conclusione dell’accordo – le specifiche disposizioni si applicheranno anche alle strutture sanitarie, ma limitatamente alle materie radioattive contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, “nonché, a valle della comunicazione cumulativa di inventario iniziale, a un aggiornamento cumulativo trimestrale dell’inizio della detenzione di generatori di radiazioni e a un aggiornamento cumulativo annuale della cessazione della detenzione di generatori di radiazioni stessi”.
Il nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti
Le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti specificano i casi in cui occorre il nulla osta preventivo per le pratiche giustificate con sorgenti di radiazioni ionizzanti, suddividendoli in due categorie:
La novella legislativa interviene su questo secondo aspetto, specificando che sono soggette a nulla osta preventivo le seguenti pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che comportano:
Esposizione alle radiazioni ionizzanti: le autorizzazioni ambientali
Le modifiche hanno, infine, riguardato le due principali autorizzazioni ambientali: l’AIA e l’AUA.
In merito all’Autorizzazione Integrata Ambientale è stato previsto che, per le pratiche assoggettate alle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, il Prefetto deve trasmettere i provvedimenti adottati all'autorità competente per il rilascio dell'AIA, e che le relative prescrizioni devono essere espressamente riportate nell'autorizzazione.
In relazione all’Autorizzazione Unica Ambientale, invece, viene ampliato l’elenco degli impianti soggetti alla relativa disciplina: alle sette tipologie di impianto già soggette all’AUA (autorizzazione agli scarichi; comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; autorizzazione alle emissioni in atmosfera per specifici stabilimenti; autorizzazione generale e comunicazione o nulla osta specifici; autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; comunicazioni in materia di rifiuti) si aggiungono:
Fonte: D.Lgs 25 novembre 2022, n. 203
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