lunedì 09/01/2023 • 06:00
La legge di bilancio 2023, per il primo trimestre 2023, ha ridotto l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione, energia termica e servizi di teleriscaldamento e ha annullato le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico.
redazione Memento
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto alcuni interventi in tema di gas ed energia, che comportano la riduzione temporanea o l'annullamento delle aliquote da applicare, di seguito riportati in dettaglio. Annullamento aliquote oneri generali di sistema elettrico (art. 1 c. 11-12 L. 197/2022) Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre del 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, un importo pari a € 963 milioni per il 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023. Gas per combustione: aliquota ridotta (art. 1 c. 13 L. 197/2022) In deroga alle aliquote ordinariamente previste (10% o 22%), le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023 sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Se le suddette somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023. Energia termica e teleriscaldamento: aliquota ridotta (art. 1 c. 14 e 16 L. 197/2022) L'aliquota IVA del 5% si applica, per i consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, anche alle: - somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia (art. 16 c. 4 D.Lgs. 115/2008); - forniture di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento AE da emanare entro il 28 febbraio 2023, sentita l'ARERA, sono determinate le modalità di attuazione. Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023.
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