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giovedì 05/01/2023 • 10:30

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Errore contabile per sovrastima credito: trattamento fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 3 del 4 gennaio 2022, ha chiarito che quando la rilevazione di errori contabili attiene al mancato incasso dei conguagli si determina una potenziale perdita su crediti e non una sopravvenienza passiva.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 3 del 4 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando la rilevazione di errori contabili attiene al mancato incasso dei conguagli, non tempestivamente richiesti in relazione a ricavi tassati, si determina una potenziale perdita su crediti e non una sopravvenienza passiva. Circa il trattamento fiscale, le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 106 c. 3, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (art. 106 DPR 917/86). Ai fini IRAP si ricorda che tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione le perdite su crediti (art. 5 c. 3 D.Lgs. 446/97).

Si ricorda, inoltre, che si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'art. 87 (art. 101 c. 4 DPR 917/86). Pertanto, se la rilevazione di errori contabili non attiene né all'errata imputazione temporale di componenti reddituali né all'errata imputazione di ratei di ricavi inesistenti accumulati nel corso di diversi esercizi, non si ravvisa una sopravvenienza passiva.

Nel caso di specie, la società istante ha rilevato un errore nel sistema gestionale dei rapporti con l'utenza relativo alla determinazione della stima del valore delle fatture da emettere per i consumi; tale errore ha portato nel corso degli anni a un incremento significativo della voce di bilancio ''fatture da emettere''.

Dal momento che la società in questione ha contabilizzato un livello di ricavi pari al Vincolo dei Ricavi del gestore (VRG) in contropartita ai crediti riferiti al bollettato e ai complementari conguagli, l'errata alimentazione del credito per fatture da emettere ha avuto incidenza solo a livello finanziario, determinando un'errata composizione dei corrispondenti crediti iscritti in contropartita alla rilevazione dei ricavi. Di conseguenza, a fronte degli importi del VRG tassati nel corso degli anni, la società non ha incassato, in misura corrispondente, una parte del credito riferito ai conguagli. Come chiarito dall'AE, si determina un'ipotesi di perdita su crediti e sarà cura della società valutare la sussistenza degli elementi certi e precisi ai fini della deducibilità della perdita su crediti relativa ai minori conguagli calcolati per errore.

Fonte: Risp. AE 4 gennaio 2023 n. 3

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