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giovedì 05/01/2023 • 02:30

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Conferimento a realizzo controllato e qualificazione di Holding

L'Agenzia delle Entrate con una risposta a interpello di ben 31 pagine affronta un complesso di riorganizzazione aziendale che consta di due diverse operazioni, costituite dal conferimento congiunto delle partecipazioni della società capogruppo possedute da due fratelli (in favore di una propria società interamente posseduta) secondo il regime del realizzo controllato, e dalla successiva scissione parziale non proporzionale della conferitaria.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 10 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con la risposta all'interpello n. 5/2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti applicativi dell'articolo 177, comma 2­bis del TUIR e in particolare in merito ai ''conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni''. Il focus è su una società (Beta Spa) capogruppo di un gruppo multinazionale attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti industriali e per uso hobbistico. Il Gruppo comprende, oltre alla capogruppo, 9 società controllate operative sparse in tutto il mondo (China, North America, ecc.).

Qualificazione di Holding

Viene chiesto se in considerazione della natura esclusivamente industriale e commerciale dell'oggetto sociale di BETA sia possibile escludere a priori che tale società possa qualificarsi come holding ai fini del comma 2­bis, oppure se sia comunque necessario verificare l'effettiva non prevalenza del valore delle partecipazioni possedute.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ritiene che non si possa escludere a priori che la società oggetto di conferimento possa qualificarsi come holding, non essendo rilevante a tal fine la natura esclusivamente industriale e commerciale dell'oggetto sociale: resta comunque necessario verificare in concreto che non sussista la prevalenza del valore delle partecipazioni possedute.

Ai fini della verifica della non prevalenza del valore delle partecipazioni possedute da BETA occorre fare riferimento ai valori correnti, anziché a quelli contabili: scelta operata dal legislatore (DL n. 34/2019) di non procedere ad un espresso richiamo all'articolo 162­bis del TUIR ai fini dell'individuazione delle holding le cui partecipazioni possono essere oggetto di conferimento ai sensi del citato comma 2­bis, ma di utilizzare una generica locuzione analoga a quanto previsto nell'articolo 87, comma 5, del TUIR in merito alla verifica dei requisiti del regime della participation exemption (pex).

Di conseguenza, per valutare l'attività prevalente (o esclusiva) svolta dalla società scambiata, occorrerà confrontare, in termini correnti, il valore di tutte le partecipazioni da questa detenute, con il suo intero valore.

Pertanto, il criterio per la qualificazione come holding della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento ai fini dell'articolo 177, comma 2­bis, del TUIR non può essere quello contenuto nell'articolo 162­bis del TUIR (ossia, dal raffronto del valore contabile delle partecipazioni con il valore contabile complessivo dell'attivo patrimoniale, entrambi riferiti al bilancio dell'esercizio/periodo d'imposta in cui il conferimento viene posto in essere), ma deve tener conto del rapporto tra il valore corrente delle partecipazioni detenute dalla società scambiata ed il suo valore (corrente) complessivo alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica.

Per avvalorare tale orientamento l'Agenzia evidenzia come tale criterio di verifica della prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni sia conforme a quanto precisato dalla circolare n. 36/E/2004, paragrafo 2.3.5, e successivamente confermato dalla circolare n. 7/E/2013, in ordine ai criteri atti a definire la prevalenza del valore delle partecipazioni detenute dalla holding in ambito pex: nei predetti documenti è stato chiarito che ''per valutare l'attività prevalente occorre mettere a confronto (...) il valore corrente delle partecipazioni con quello dell'intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti''.

Partendo dal presupposto che la società BETA non è una holding ai sensi del richiamato comma 2­bis, circostanza da verificare sulla base del rapporto tra valore corrente delle partecipazioni e valore corrente dell'attivo alla data giuridica del conferimento non trova applicazione la disposizione di cui al secondo periodo del suddetto comma consistente nel rispetto delle soglie di qualificazione da parte di ''tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55''.

Abusività delle operazioni

Viene, ulteriormente, richiesto un parere in merito all'eventuale abusività, ai sensi dell'articolo 10­bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, delle operazioni rappresentate nell'istanza per mezzo delle quali, prospettando due percorsi alternativi, otterrebbero la suddivisione della totalità delle partecipazioni della BETA (al netto di proprie azioni dalla medesima detenute per il 4,1 per cento) tra due holding unipersonali facenti capo ai due soci persone fisiche, che in tal modo deterrebbero indirettamente il 47,95 per cento ciascuno delle partecipazioni della suddetta capogruppo. In particolare, vengono posti due quesiti.

Primo quesito

Viene chiesto se il preventivo conferimento in ALFA (società posseduta interamente da due fratelli che sono inoltre titolari di una partecipazione del 42,70 per cento ciascuno del capitale sociale della società BETA S.p.A) di entrambe le partecipazioni personali nella capogruppo BETA, realizzato secondo il regime fiscale dell'articolo 177, comma 2, del TUIR, e la successiva scissione parziale non proporzionale della conferitaria, possa essere considerato aggiramento delle disposizioni del comma 2­bis del medesimo articolo 177 del TUIR, in virtù dell'assenza del vincolo delle soglie percentuali minime delle partecipazioni indirettamente possedute e dell'estensione del termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a) al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni.

La riorganizzazione consta di due diverse operazioni, costituite dal conferimento congiunto delle partecipazioni della società BETA possedute dai due Fratelli in favore di ALFA ai sensi del comma 2 dell'articolo 177 del TUIR, secondo il regime del realizzo controllato, e dalla successiva scissione parziale non proporzionale della conferitaria ALFA ed è finalizzata alla realizzazione di un organigramma societario nel quale le partecipazioni di minoranza qualificata equamente detenute dai soci persone fisiche della società BETA siano:

  • convertite in partecipazioni indirette per il tramite di due rispettive holding;

  • unipersonali;

  • incrementate ciascuna della metà della quota di partecipazione residua (al netto delle azioni proprie detenute da BETA) in possesso della ALFA.

Quanto sopra risponderebbe allo scopo di attribuire maggiore autonomia e discrezionalità a ciascun ramo di nella gestione dei trasferimenti delle quote di partecipazione della propria holding e nella previsione di specifiche clausole statutarie, di semplificare i processi decisionali (favorendo l'assunzione di posizioni unitarie all'interno di ogni singolo ramo), di conservare l'attuale equilibrio di voti nell'assemblea di BETA S.p.a., di consentire il perseguimento di una autonoma politica di dividendi e, infine, di razionalizzare l'assetto societario.

Conseguentemente ogni conferente sostituisce l'originaria partecipazione conferita nella holding, con le partecipazioni ricevute in cambio dalla conferitaria: nel momento in cui una persona fisica non in regime di impresa, conferisce la propria partecipazione già detenuta in una società holding unipersonale o pluripersonale (a seconda dei casi), realizza una plusvalenza, costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, da quantificare avuto riguardo a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del TUIR (secondo cui «in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti»), e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita. A determinate condizioni, tuttavia, i commi 2 e 2­bis dell'articolo 177 del TUIR (entrambi applicabili anche alle persone fisiche non in regime d'impresa) disciplinano lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento attraverso cui:

  • la società conferitaria “acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo” (così lo scambio declinato dal comma 2);

  • un soggetto conferisce, in una società ­ di nuova costituzione o già costituita ­ da lui stesso interamente partecipata partecipazioni che «rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati» (così lo scambio declinato dal comma 2­bis).

I citati commi 2 e 2­bis dell'art. 177 del TUIR prevedono un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. ''regime a realizzo controllato'') e può non emergere alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite, e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria, risulti pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto ­ presso il socio conferente ­ delle medesime partecipazioni conferite (c.d. ''neutralità indotta''). L'elemento centrale (ed essenziale) del comma 2 è costituito dall'acquisizione del controllo (ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile) della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento da parte della società conferitaria; controllo che può essere validamente integrato anche se tale acquisizione proviene da più soci titolari di quote della società conferita.

Nel regime delineato dal comma 2­bis, viene viceversa attribuita necessaria rilevanza all'oggetto del conferimento ­ che deve essere una partecipazione definibile come qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c­bis) del TUIR ­ e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

L'Agenzia chiarisce che, nel presupposto che BETA non si qualifichi come società holding e che le holding neocostituite non cedano, anche parzialmente, azioni della BETA, la riorganizzazione societaria prospettata non costituisce un'operazione abusiva ai sensi dell'articolo 10­bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La successiva scissione della ALFA in favore delle due holding beneficiarie, sarebbe esclusivamente funzionale ad incrementare le partecipazioni di BETA detenute dalle due holding unipersonali.

Il concatenamento delle operazioni prospettate non risulta censurabile sotto il profilo antiabuso per carenza del risparmio fiscale indebito.

Secondo quesito

Viene chiesto se la successiva donazione di quote di partecipazione della Holding A e della Holding B agli eredi dei Fratelli possa essere considerata come aggiramento della condizione posta dal primo paragrafo della lettera a) del comma 2­bis, laddove viene richiesto che le società conferitarie, esistenti o di nuova costituzione, siano interamente partecipate dal conferente.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che il requisito richiesto sia da verificare al momento di effettuazione del conferimento. Tale impostazione è coerente con la finalità del comma 2­bis che è quella di favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente. Diversamente, si giungerebbe all'esito paradossale di favorire la creazione di holding di ramo unipersonali in via permanente, che in quanto tali sarebbero inidonee a veicolare la successiva riorganizzazione e/o ricambio generazionale in quei casi in cui vi sia, ad esempio, una pluralità di eredi del medesimo ramo.

In tal senso, nell'ambito della disciplina recata dal comma 2­bis dell'articolo 177 del TUIR le donazioni delle quote della holding conferitarie ­ preordinate ad effettuare un graduale passaggio generazionale nell'ottica della continuità imprenditoriale ­ non determinano un indebito risparmio di imposta e, quindi, non configurano alcun profilo abusivo in relazione alla fruizione del regime di realizzo controllato.

Fonte: Risp. AE 4 gennaio 2023 n. 5

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