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giovedì 05/01/2023 • 03:00

Fisco Agenzia delle Entrate

Applicazione del demoltiplicatore negli scambi di partecipazioni

L’Agenzia delle Entrate con una risposta a un corposo interpello affronta, negli scambi di partecipazioni, il tema dell’applicazione del demoltiplicatore alle partecipazioni indirettamente detenute in società ''immobiliari di gestione'' e consorzi nel caso di conferimenti di partecipazioni detenute in società holding e valutazione antiabuso, ai fini imposte dirette e indirette, della riorganizzazione finalizzata alla fuoriuscita dalla compagine sociale di uno dei soci della holding.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa

Con la risposta all’interpello n. 4/2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti applicativi dell’applicazione del demoltiplicatore alle partecipazioni indirettamente detenute in società ''immobiliari di gestione'' e consorzi nel caso di conferimenti di partecipazioni detenute in società holding.

Caso prospettato

La Società è la holding di un gruppo di società che operano nel settore della produzione e vendita di mobili per ufficio ed in settori ad esso contigui. Ad oggi la Holding detiene:

  • una partecipazione del 100 per cento in una società operante nella produzione e vendita di mobili per ufficio, la ... (ALFA S.p.A.);

  • una partecipazione del 100 per cento in una società operante nel settore dell'illuminazione, la ... (BETA S.r.l.);

  • una partecipazione del 100 per cento in una società operante nella produzione di sedie per ufficio, la ... (GAMMA S.r.l.);

  • una partecipazione del 100 per cento in una società che si occupa di investimenti immobiliari e di gestione del compendio immobiliare, in cui operano società del Gruppo, nonché di costruzione e vendita di immobili, ... (DELTA S.r.l.);

  • una partecipazione del ... per cento in una società che opera come incubatore di start up, avente rapporti con il [omissis], ente che ha una grande visibilità sulle innovazioni in relazione sia a nuovi materiali sia a design, la ... (EPSILON S.r.l.).

Allo stato attuale, la Holding è controllata in parti uguali dai tre soci persone fisiche. Nessuna delle società partecipate dalla Holding detiene partecipazioni in altre società a titolo di investimento.

La società Holding si qualifica come società la cui attività prevalente o esclusiva consiste nell'assunzione di partecipazioni, ai fini del rispetto delle percentuali di cui alla citata lettera a) del comma 2­bis (i.e. le soglie di qualificazione) occorre considerare le partecipazioni detenute indirettamente (dal conferente) in tutte le società partecipate, ferma restando la rilevanza della partecipazione diretta detenuta nella holding esclusivamente per il calcolo del demoltiplicatore.

Quesiti posti e risposte dell’Agenzia delle Entrate

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 177, comma 2­bis, del TUIR, con l'istanza di interpello in esame viene richiesto:

  • se l'attività della società DELTA S.r.l. ­ qualificata dagli stessi come ''immobiliare di gestione'' ­ integralmente partecipata dalla Holding, rientri nell'ambito dell'attività commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR (primo quesito);

  • se le partecipazioni sotto soglia indirettamente detenute nei consorzi ETA e THETA siano da considerare ostative ai fini del regime de qua (secondo quesito).

Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società holding il tenore letterale del secondo periodo del comma 2­bis, impone il superamento delle percentuali indicate alla lettera a) per tutte ''le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55'', ai fini dell'applicazione di tale disposizione si evidenzia che:

  • occorre fare riferimento al criterio formale di qualifica del reddito di cui all'articolo 55 del TUIR, a nulla rilevando la nozione sostanziale di commercialità definita in ambito pex dall'articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR;

  • non assumono rilevanza le partecipazioni indirettamente detenute dal conferente, per il tramite della holding scambiata, in soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società.

Di conseguenza l’Agenzia risponde in merito:

  • al primo quesito, poiché l'attività svolta dalla società DELTA S.r.l., sulla base di quanto rappresentato dagli Istanti, rientra tra quelle che svolgono un'attività commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR (a prescindere dalla qualificazione di commercialità o meno agli specifici fini pex), per l'applicazione del regime de qua la partecipazione nella medesima è soggetta al superamento del test di qualificazione contemplato dal sopra richiamato comma 2­bis. Nel caso di specie, trattandosi di una partecipazione totalitaria, per effetto del demoltiplicatore la stessa soddisfa le percentuali di qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2­bis;

  • al secondo quesito, ai fini dell'applicazione del regime del realizzo controllato di cui al citato comma 2­bis, non rilevano le partecipazioni indirettamente detenute dalla Società nei consorzi ETA e THETA, in quanto soggetti formalmente privi della ''veste'' giuridica di società. In altri termini, tali partecipazioni sono esonerate dal superamento del test di qualificazione con il metodo del demoltiplicatore.

Fattispecie non abusiva per carenza di presupposti

L'operazione di riorganizzazione rappresentata nell’interpello si concretizza nell'uscita del Socio C dalla compagine sociale della Holding e nell'interesse degli altri due soci superstiti di ''disporre di holding personali con cui poter realizzare, anche disgiuntamente tra loro, investimenti ''estranei'' all'interesse del Gruppo''. Tale obiettivo sarà perseguito dagli Istanti mediante la seguente sequenza di operazioni:

  • cessione da parte della Holding della partecipazione del ... per cento detenuta nella EPSILON s.r.l. in favore della Holding A e della Holding B (contestualmente alla partecipazione verrebbe conferito anche un credito di finanziamento vantato dalla stessa Holding nei confronti della EPSILON S.r.l.);

  • conferimento delle partecipazioni detenute nella Holding dai due soci A e B a favore rispettivamente della Holding A e della Holding B;

  • cessione da parte del socio C della propria partecipazione nella Holding in ragione del 50 per cento a ciascuna delle holding personali, previa rivalutazione della medesima quota ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448/2001 e ss.mm.ii..

La prima operazione, consistente nella cessione al costo di sottoscrizione della partecipazione da parte della Holding nella EPSILON s.r.l., non evidenzia alcun indebito vantaggio fiscale, nel presupposto che il prezzo di cessione rifletta l'effettivo valore economico della società ceduta alla data di cessione. L’Agenzia precisa che l’operazione è finalizzata a rimuovere la causa di esclusione prevista dall'articolo 177, comma 2­bis, del TUIR nel caso di conferimento di partecipazioni in una holding (come nel caso di specie): “Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa”.

La successiva operazione di conferimento delle partecipazioni detenute da socio A e socio B nella Holding rientra nell'operazione complessiva di riorganizzazione societaria e risulta essere un'operazione prodromica alla cessione delle partecipazioni da parte di socio C nella stessa Holding alle società unipersonali. Questa operazione consentirà alle due holding unipersonali di pagare il corrispettivo della cessione delle partecipazioni detenute da socio C mediante le somme provenienti dai dividendi distribuiti dalle società del Gruppo.

Infine, la cessione delle quote della Holding detenute dal socio uscente, previamente rivalutate, alle due s.r.l. unipersonali, appare operazione fisiologica e funzionale alla fuoriuscita definitiva dello stesso dalla compagine della Holding, non integrando in tal modo alcun vantaggio fiscale indebito.

Con la cessione della quota verrà meno qualunque partecipazione diretta o indiretta nelle Società del Gruppo da parte di socio C il quale non avrà alcun ruolo formale o de facto nella gestione o nelle decisioni della Holding. L’Agenzia, conclude, asserendo che costituisce libera scelta del socio uscente recedere dalla società mediante la cessione delle rispettive partecipazioni previamente rivalutate alle holding unipersonali.

Per quanto attiene al comparto delle imposte dirette, in relazione alle operazioni descritte nell'istanza, non si delinea alcun profilo abusivo: non integrandosi nelle operazioni sopra esaminate alcun vantaggio fiscale indebito, l’Agenzia non procederà all'esame degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 10­bis della legge n. 212 del 2000 per individuare una condotta abusiva.

Fonte: Risp. AE 4 gennaio 2023 n. 4

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