La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 191 e 192 L. 234/2021), ha esteso la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale per gli Operai agricoli, in special modo per i lavoratori assunti con un contratto di apprendistato; infatti durante i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 potranno beneficiare delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.lgs n. 148/2015 i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca (rispettivamente, artt. 43, 44 e 45 D.Lgs. n. 81/2015).
Ambito di applicazione
Dobbiamo necessariamente partire dall'art. 8 L. 457/1972, che dispone:
“Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, pe...
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