lunedì 09/01/2023 • 06:00
La sentenza n. 2993 emessa dal Tribunale di Milano il 15 novembre 2022, ha stabilito che la cancellazione di una società dal registro imprese può non rilevare ai fini dell'inflizione all'ente della condanna per la commissione di condotte penalmente rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
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Tale decisione trova spazio nelle “maglie larghe” della normativa 231, che non disciplina specificatamente il caso qui in esame, ovvero non contempla una disposizione che chiarisca inequivocabilmente gli effetti in caso di cancellazione delle società dal registro delle imprese in pendenza del provvedimento del Tribunale che debba esprimersi sulla responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001.
I primi commentatori della Sentenza hanno infatti rilevato come non vi sia armonia con le disposizioni del codice penale rispetto alla persona fisica colpevole, dove in tal caso il decesso dell'imputato prima della condanna, estingue il reato. Tale posizione era stata già sostenuta a seguito della Sentenza Cassazione Penale n. 9006 del 17 marzo 2022.
Effetti dell'estinzione dell'ente
In particolare non viene sostenuto l'automatismo degli effetti dell'estinzione dell'ente con la morte della persona fisica, sulla base di diverse motivazioni:
a) le cause estintive dei reati sono tassative e non interpretative (art. 8 D.lgs. 231/2001);
c) le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 11170/2014, hanno sancito che “il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo”. Non può quindi che essere applicata la medesima logica in caso di cancellazione dal registro delle imprese;
d) il richiamo operato dal legislatore alle norme processuali relative all'imputato, non va inteso in senso indiscriminato ma solo “in quanto compatibili”.
In sostanza, il convincimento dedotto da dette pronunce è quello di ritenere che sia irrilevante la cancellazione dal registro delle imprese ai fini dell'estinzione dell'illecito amministrativo derivante da reato. Ed ancora, che non vi siano ragioni per applicare una disciplina diversa da quella che vige in ambito fallimentare – come è stato affermato dalle Sezioni Unite (Cass. pen., SS. UU., 25 settembre 2014, n. 11170) – che non prevede come conseguenza di tale evento l'estinzione dell'illecito amministrativo.
Va evidenziato come nella Sentenza qui argomento (n. 2993/2022 Tribunale di Milano), il Giudice delle Indagini Preliminari, pur evidenziando la necessità di impedire che successive iniziative dei soggetti interessati “sortiscano l'effetto di paralizzare la risposta dell'ordinamento all'illecito dell'ente”, non ha ritenuto significato il comportamento della società che ha proceduto alla sua cancellazione dal RI, ritenendo addirittura di fatto ancora in essere la società, ovvero una “fictio iuris della persistenza in vita del soggetto giuridico”.
Non si esprime però con altrettanta chiarezza su come vada eseguita la condanna, ovvero verso quali “soggetti” addebitare l'onere della colpevolezza, spettando pertanto di fatto al Pubblico Ministero una valutazione su come procedere.
Il tenore della Sentenza solleva ampie riflessioni, la prima su tutte quella per cui la condanna (quanto meno la sanzione pecuniaria) possa/debba essere inflitta ai soci della società cancellata, in quanto – perlomeno per le società di capitali – la titolarità dell'impresa passerebbe in capo ad essi quando è estinta la persona giuridica.
Ma l'orientamento giurisprudenziale ha dato avvio anche ad altre posizioni, anche contrapposte, sintetizzabili sostanzialmente in due linee di pensiero:
La pronuncia, in conclusione, torna su un tema decisamente rilevante in materia di responsabilità amministrativa degli enti, fortificando l'importanza che tale disciplina nei suoi 20 anni di vita ha avuto nella prevenzione degli illeciti amministrativi nell'ambito delle attività imprenditoriali.
Resto però aperto il tema delle conseguenze della condanna 231 in imprese chiuse e/o fallite, che andrebbero rispettivamente a ricadere sui soci e/o sui creditori della procedura fallimentare.
Fonte: Tribunale di Milano, sentenza 15/11/2022, n. 2993
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