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giovedì 05/01/2023 • 06:00

Fisco Dalla Legge di bilancio 2023

Bonus beni strumentali materiali 4.0 esteso al 30 settembre 2023

Tra le misure di sostegno alle imprese contenute nella nuova Legge di Bilancio è prevista l’estensione temporale al 30 settembre 2023 del regime relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, prenotati entro il 31 dicembre 2022.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Le imprese intenzionate ad effettuare investimenti in beni strumentali nuovi avranno maggiore tempo per fruire del credito d'imposta istituito dal c. 1057 della L. 178/2020, al fine d'incentivare il processo di transizione tecnologica 4.0 e di sostenibilità ambientale. 

L'agevolazione, a seguito delle disposizioni previste dal citato c. 1057, era fruibile fino al 31 dicembre 2022, oppure al 30 giugno 2023 nel caso di beni prenotati entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Con l'intervento dell'art. 1 c. 423 L. 197/2022, è stata disposta la proroga del beneficio per i beni prenotati, estendendo lo stesso fino al 30 settembre 2023, anziché fino al 30 giugno 2023 come precedentemente previsto.

A tal fine, è necessario che:

  • l'ordine dei beni risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022;
  • entro la stessa data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo d'acquisizione.

In particolare, le imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto i beni materiali ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), possono beneficiare di un credito d'imposta nella misura:

  • del 40% del costo, per la quota d'investimenti fino a € 2,5 milioni; 
  • del 20% per la quota d'investimenti oltre i € 2,5 milioni e fino a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni; 
  • del 10% del costo, per la quota d'investimenti superiori a € 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a € 20 milioni.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti non prenotati entro il 31 dicembre 2022 e quelli effettuati nel 2023, il credito d'imposta spetta in misura ridotta secondo le seguenti percentuali:

  • 20% del costo, per la quota d'investimenti fino a € 2,5 milioni;
  • 10% del costo, per la quota d'investimenti oltre i € 2,5 milioni e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a €10 milioni;
  • 5% del costo, per la quota d'investimenti tra i € 10 milioni e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a € 20 milioni.

Soggetti beneficiari

L'agevolazione connessa agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuta a favore di tutte le imprese ivi residenti, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Sono, altresì, ricompresi nel novero delle imprese beneficiarie:

  • gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
  • le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 TUIR; 
  • le reti d'imprese;
  • le società tra professionisti (STP) titolari di reddito d'impresa, di cui all'art. 10 c. 3 L. 183/2011 e DM 8 febbraio 2013 n. 34.

Al contrario, sono escluse dall'agevolazione in commento, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o che siano sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, oppure le imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni appena elencate. Analogamente, non possono fruire del Tax credit beni strumentali, i soggetti destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.Lgs. 231/2001, nell'arco temporale interessato dall'applicazione delle sanzioni stesse.

Investimenti agevolabili

La proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2023, come già anticipato, riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016. Pertanto, detti beni, devono:

  • essere strumentali, quindi funzionali all'attività esercitata;
  • essere nuovi;
  • rientrare nell'elenco contenuto nell'allegato A sopra menzionato.

Per effetto della novella attuata dal c. 423 della L. 197/2022, le imprese potranno fruire del credito d'imposta in commento, nella misura del 40%, 20% o 10%, se hanno effettuato investimenti riguardanti i beni agevolabili:

  • dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022; 
  • entro il 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023), purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo d'acquisizione (c.d. prenotazione).

Utilizzo del credito ed adempimenti

Il credito d'imposta in beni strumentali materiali 4.0, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. A tal fine, è opportuno ricordare che il contribuente beneficiario è legittimato alla fruizione del credito d'imposta se, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Tale corretto adempimento è comprovato dal DURC regolare che dev'essere in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione.

Sono previsti, altresì, ulteriori specifici adempimenti connessi alla legittimità del beneficio in esame. In particolare, ai fini di successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative.

Inoltre, anche nel caso specifico del Tax credit di cui al c. 1057 della L. 178/2020, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni sono interconnessi e possiedono caratteristiche tecniche tali da essere inclusi nell'elenco A. Tuttavia, qualora si tratti di beni di costo unitario d'acquisizione non superiore a € 300.000, l'onere documentale appena esposto può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del DPR 445/2000.

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