Con il pronto ordini n. 178 del 3 gennaio 2022 il presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, ha risposto al quesito ricevuto del 6 ottobre 2022 chiarendo che nessuna norma impone l'obbligo di “bollatura o vidimazione” dei verbali del Consiglio dell'Ordine e dell'Assemblea degli iscritti. I verbali, in quanto atti amministrativi preordinati alla descrizione di atti o fatti giuridicamente rilevanti compiuti in presenza del soggetto verbalizzante, sono redatti e sottoscritti dal segretario quale pubblico ufficiale e l'Ordinamento Professionale attribuisce al segretario dell'adunanza una funzione certificatoria, atta ad attribuire efficacia probatoria al contenuto complessivo del documento. Nulla vieta, però, che ciascuna amministrazione, nella propria autonomia, possa valutare l'attivazione di livelli di certificazione maggiori rispetto a quanto stabilito dalla legge attraverso una previsione esplicita nel proprio regolamento di funzionamento.
Il libro verbale del collegio dei revisori, invece, in analogia a quanto previsto per i verbali relativi al collegio sindacale delle società (art. 2421 c.c.), prima di essere messo in uso deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio (cfr sul punto la Circolare vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli enti pubblici della Ragioneria generale dello Stato).
Si ricorda che il sopra citato art. 2421 c.c. prevede solo a carico delle società l'obbligo della bollatura e della numerazione dei seguenti libri:
- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- libro degli strumenti finanziari (art. 2447 sexies c.c.).
Fonte: PO CNDCEC 3 gennaio 2022 n. 178