mercoledì 04/01/2023 • 11:07
La legge di bilancio 2023 è intervenuta in tema di comunicazioni di inesigibilità delle quote affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2022, modificando i termini di presentazione.
redazione Memento
La legge di bilancio 2023 (art. 1 c. 253 lett. a L. 197/2022) ha stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate (cfr art. 1 c. 684 L. 190/2014): - per i ruoli consegnati dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028; - per i ruoli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029; - per i ruoli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030; - per i ruoli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031; - per i ruoli consegnati nel 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032. L'art. 1 c. 253 lett b) della legge di bilancio 2023 prevede, inoltre, che l'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle suddette quote nei seguenti casi (nuovo art. 1 c. 684 bis L. 190/2014): a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito; b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del MEF in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione; c) intervenuta prescrizione del diritto di credito; d) esaurimento delle attività di recupero (art. 19 c. 2 lett. d) e dbis) D.Lgs. 112/99) e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso; f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lett. b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5%. Con riferimento alle lett. e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Si segnala che la legge di bilancio 2023 abroga l'art. 68 c. 4 DL 18/2020 secondo il quale le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nel 2018, nel 2019 e nel 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 (art. 1 c. 254 L. 197/2022).
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