Come richiesto dal CNDCEC, il decreto Milleproroghe (DL 198/2022) per il 2023 ha prorogato il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e, in generale, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2023 n. 2 è stato pubblicato il DM 27 dicembre 2022 che proroga i termini di trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie per il 2023.
Quanto alle problematiche di fine novembre/inizio dicembre per la registrazione degli atti di cessione quote di SRL, il CNDCEC segnala che l'Agenzia delle Entrate ha confermato che per gli invii trasmessi nel periodo 30 novembre 2022 - 6 dicembre 2022 si sono verificati ritardi nella produzione delle ricevute, risolti orientativamente il 20 dicembre 2022.
Considerato che la registrazione telematica è adempimento propedeutico al deposito degli atti al Registro delle imprese, che deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, tali ritardi potrebbero aver causato il mancato rispetto dei termini.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi trasmesso a Unioncamere e Infocamere l'elenco delle pratiche che sono state interessate dai suddetti ritardi affinché l'informazione giunga ai Registri delle imprese; pertanto, i Registri delle imprese non dovrebbero procedere all'erogazione di sanzioni per l'eventuale tardività nel deposito dell'atto, ovviamente nel limite dei giorni di ritardo nella produzione della ricevuta di registrazione telematica.
Il CNDCEC, con l'informativa del 3 gennaio 2023 n. 1, comunica, inoltre, che sono pervenute segnalazioni in merito allo scarto di comunicazioni per l'esercizio dell'opzioni legate ai bonus edilizi, laddove tali comunicazioni siano state inviate in sostituzione di precedenti per le quali è stato richiesto l'annullamento mediante invio di PEC secondo le procedure indicate dall'Agenzia delle Entrate.
In sintesi, per inviare la nuova comunicazione sarà necessario attendere la conferma, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'annullamento della precedente.
Con ulteriori interlocuzioni informali è stato inoltre chiarito che, per le pratiche già oggetto di scarto, è possibile presentare un'istanza di riesame alle Direzioni Provinciali di competenza, evidenziando l'invio della richiesta di annullamento e il protocollo della comunicazione scartata. In tali casi, sussistendo tutti gli ulteriori presupposti richiesti, la pratica scartata sarà ripristinata. Ciò è molto importante, soprattutto per eventuali scarti di pratiche relative al 2021 i cui termini per la remissione in bonis sono spirati il 30 novembre 2022.
In conclusione, il CNDCEC segnala che nella Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) è stata espunta la previsione originariamente contenuta che introduceva la responsabilità solidale dell'intermediario per la sanzione dovuta in caso di apertura di partite IVA rivelatesi, ex post, inaffidabili. È stata quindi pienamente accolta la richiesta dello stesso CNDCEC, portata avanti con ferma determinazione, nel presupposto, anche di principio, che non sia possibile trasferire in capo ai professionisti responsabilità per controlli che sono di competenza della Pubblica Amministrazione.
Fonte: Informativa CNDCEC 3 gennaio 2023 n. 1