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martedì 03/01/2023 • 17:05

Lavoro Istruzioni INPS

Conguaglio contributivo 2022: cosa c’è da sapere

Con la circolare 31 dicembre 2022, n. 139 l'INPS ha fornito le indicazioni per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio relative all'anno 2022. Il provvedimento, in particolare, illustra le operazioni di conguaglio e le scadenze per adempiere correttamente agli obblighi contributivi.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro in Latina

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  • Tempo di lettura 10 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Massimale contributivo

Il sistema pensionistico prevede un massimale annuo di retribuzione sul quale calcolare i contributi dei soggetti privi di anzianità contributiva successivamente al 31 dicembre 1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con sistema contributivo. Detto massimale viene rivalutato annualmente (per l'anno 2022 è pari a € 105.014,00) e si applica alla sola aliquota di contribuzione IVS, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva del 1%, non è frazionabile a mese e, in caso di successione di rapporti di lavoro nel corso dell'anno, è possibile conguagliare la contribuzione trattenuta in eccesso, previa presentazione da parte del lavoratore della certificazione CU rilasciata dal precedente datore di lavoro o di una dichiarazione sostitutiva.

Conguaglio contributivo

Le operazioni di conguaglio di fine anno sono finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo e interessano i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano i flussi contributivi UniEmens e i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso Uniemens ListaPosPA.

In altri termini, si tratta di quelle operazioni con cui il datore di lavoro è tenuto a quantificare con esattezza l'ammontare dell'imponibile contributivo, verificare la corretta applicazione delle aliquote ed imputare nell'anno di competenza specifici elementi variabili della retribuzione.

In particolare, le operazioni a cui prestare attenzione e che generalmente danno luogo a conguagli e recuperi contributivi sono:

  • l'applicazione del massimale contributivo e pensionabile (soggetti di prima occupazione successiva al 31 dicembre 1995);
  • il conguaglio del contributo aggiuntivo IVS dell'1%;
  • la rettifica degli imponibili secondo il criterio di competenza;
  • la verifica dell'ammontare e del limite di esenzione previsto per i fringe benefits;
  • il conguaglio del TFR destinato al Fondo di Tesoreria.

Quando effettuare il conguaglio

I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023), oppure con quella di competenza di gennaio 2023 (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023).

I conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le relative operazioni potranno essere inserite nella denuncia di febbraio 2023 (scadenza di pagamento 16 marzo 2023), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2023.

Elementi variabili della retribuzione

Si tratta di specifiche fattispecie, legate al verificarsi di eventi o alla presenza di elementi che comportano una variazione della retribuzione imponibile, tra i quali, ad esempio si contano la corresponsione di straordinari, le indennità di trasferta o di missione, eventi di malattia, infortunio, permessi, ferie, CIG, indennità di cassa, congedi vari. Al riguardo va osservato che i datori di lavoro possono valorizzare i predetti elementi o eventi della retribuzione che comportano variazioni dell'imponibile e del versamento contributivo, nel mese successivo a quello in cui gli stessi si verificano. Tuttavia, nell'ambito di ciascun anno solare, deve essere garantita la corrispondenza tra la retribuzione di competenza e quella assoggettata a contribuzione, pertanto gli elementi variabili della retribuzione indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2022), mentre per l'assoggettamento contributivo si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023.

A tal fine il datore di lavoro è tenuto a rettificare in aumento o diminuzione la retribuzione imponibile con il flusso UniEmens con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute, a livello individuale, valorizzando l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>.

Tra le variabili retributive si ricomprendono i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa. Pertanto, se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; qualora nel mese di gennaio 2023 vengano corrisposti o trattenuti elementi retributivi (compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, indennità di cassa, prestiti ai dipendenti) ovvero indennizzati eventi (malattia, maternità, allattamento, infortunio, integrazioni salariali) relativi al mese precedente, gli stessi dovranno essere imputati ai fini assicurativi nel mese di dicembre 2022 nonostante il prelievo contributivo avvenga nel mese di gennaio. La gestione di tali variabili in aumento o in diminuzione e il conseguente recupero dei contributi non dovuti saranno evidenziali del flusso UniEmens come in precedenza indicato.

Anche ai fini della Certificazione Unica 2023 e della dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro

terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2022.

Contributo aggiuntivo IVS

Nel caso in cui l'imponibile mensile superi la prima fascia di retribuzione pensionabile, fissata per l'anno 2022 in € 48.279,00 corrispondenti a € 4.023,00 mensili, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo aggiuntivo dell'1% (art. 3-ter, D.L. n. 384/1992). Tale contributo deve essere determinato e versato osservando il criterio di mensilizzazione nel limite della retribuzione. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto in sede di conguaglio a verificare l'effettivo superamento su base annua del limite previsto ed a conguagliare gli importi dovuti. A ciò si aggiunge che, in presenza di diversi rapporti di lavoro nell'anno, le retribuzioni percepite per ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. In tal caso, il lavoratore è tenuto e esibire al datore di lavoro la certificazione della delle retribuzioni percepite e della contribuzione trattenuta nel corso dei precedenti rapporti di lavoro intercorsi (Certificazione Unica o dichiarazione sostitutiva).

Ferie non godute

La retribuzione per ferie non godute, ancorché non corrisposta, deve essere assoggettata a contribuzione e gli adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. L'INPS ricorda che l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse, e può verificarsi che le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo, in tal caso il contributo versato sulla corrispondente parte di retribuzione non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro, mentre il compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno o del mese al quale era stato imputato. Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione come chiarito nel messaggio INPS n. 456 del 31 gennaio 2019.

Fringe benefits

E' noto che in deroga all'art. 51, co. 3 TUIR per effetto della successione di disposizioni contenute nel Decreto Aiuti-bis e nel Decreto Aiuti-quater, il limite di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefits è stato innalzato a € 3.000 per il solo anno 2022 (esteso anche alle somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente). L'INPS, con il messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022 ha già fornito le istruzioni per il recupero della contribuzione versata, attraverso tre modalità:

  • mediante l'utilizzo della variabile contributiva "FRIBEN" esclusivamente per le denunce di competenza di dicembre 2022;
  • con una regolarizzazione d'ufficio, effettuata dall'INPS, tramite un cassetto bidirezionale con oggetto "FRINGE BENEFIT FINO A € 3000" a cui allegare una dichiarazione di responsabilità del datore ma esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio e febbraio 2023;
  • con le modalità standard di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata e specificando l'imponibile al netto dei fringe benefits nei casi in cui non si potranno applicare le modalità precedenti.

Auto aziendali ad uso promiscuo

Il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti ha subito particolari modificazioni (art. 51, co. 4 TUIR modificato dalla Legge n. 160/2019) pertanto, indipendentemente dagli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, il valore del compenso in natura è determinato in una percentuale variabile in funzione dei livelli di emissione di anidride carbonica, da calcolare con riferimento all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, definita dalle tabelle ACI. Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Prestiti ai dipendenti

Per la determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b) TUIR) si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Nella circolare l'INPS ricorda che la misura vigente del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, (ex tasso ufficiale di riferimento) è pari al 2,50%.

Versamento quote TFR al Fondo di Tesoreria

Con le operazioni di conguaglio i datori di lavoro destinatari delle disposizioni ex articolo 1, commi 755 e successivi, della legge n. 296/2006, verificano le differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W” tali operazioni dovranno essere effettuate tenendo conto delle indicazioni fornite con il Messaggio n. 3025/2019. Le aziende costituitesi durante l'anno 2022 che, al 31 dicembre 2022, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2023 (31 marzo 2023). Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2022 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro determinano la rivalutazione ai sensi dell'articolo 2120 c.c. e calcolano sulla stessa, l'imposta sostitutiva del 17%, recuperando l'importo in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.

Operazioni societarie

Per le operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali ed i fringe benefits.

Dipendenti iscritti alla gestione pubblica

Con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da amministrazioni, Enti ed aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica, la circolare INPS n. 139/2022, al cui contenuto si rimanda per il dettaglio, riepiloga le seguenti fattispecie:

  • operazioni di conguaglio previdenziale annuo;
  • gestione del massimale art. 2, comma 18, Legge 8 agosto 1995, n. 335 (pari a € 105.014,00 per l'anno 2022);
  • gestione del massimale art. 3, comma 7, D. Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art. 3-bis, comma 11, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss. mm. ii nonché per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico (pari a € 191.423,00 per il 2022);
  • tetti retributivi ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (per il 2022 pari a € 48.279,00, corrispondente a € 4.023,00 mensili, per 12 mensilità);
  • operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2;
  • termini per le operazioni di conguaglio;
  • sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie;
  • certificazione Unica dati previdenziali ed assistenziali.

Fonte: Circ. INPS 31 dicembre 2022, n. 139

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