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mercoledì 04/01/2023 • 06:00

Fisco Dalla Legge di Bilancio 2023

Come sanare le irregolarità formali?

La sanatoria delle irregolarità, infrazioni e inosservanze degli obblighi o adempimenti, di natura formale, richiede da un lato il versamento di una somma una tantum di 200 euro per ciascun periodo d’imposta e dall’altro la rimozione di tali violazioni. Una misura già prevista in passato nel DL 119/2018.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Tra le novità fiscali riservate dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2022 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2023, troviamo la cd. “sanatoria delle irregolarità formali” (art. 1 c. da 166 a 173) che permette di sistemare le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di carattere formale purché non inficianti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tali tributi. 

Così, per le violazioni commesse entro il 31 ottobre 2022, il contribuente potrà mettersi in regola versando una somma di € 200 per ciascun periodo d'imposta, eseguita in due rate di pari importo, la cui prima rata andrà corrisposta entro il 31.03.2023 e la seconda entro il 31.03.2024. 

Per beneficiare di tale “sanatoria” sarà necessario anche procedere alla rimozione di tali violazioni. 

In buona sostanza si tratta di una misura già prevista in passato e contenuta nel DL 119/2018 (art. 9) il quale, per periodi d'imposta differenti, permetteva sempre di accedere a tale definizione, con versamento della solita somma di € 200, onerando altresì contribuente di procedere alla rimozione delle irregolarità. 

Sanatoria irregolarità formali 

Il c. 166 Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) prevede la cd. “sanatoria” delle irregolarità formali, delle infrazioni e dell'inosservanza degli obblighi o adempimenti di natura formale, i quali non rilevino sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi. 

Il meccanismo introdotto dalle Legge di Bilancio prevede che tali irregolarità, commesse sino al 31 ottobre 2022, potranno essere regolarizzate mediante il versamento di una somma, pari ad € 200, per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. 

Il versamento dovrà avvenire in due rate di pari importo che dovranno essere versate: 

  • entro il 31 marzo 2023; 
  • entro il 31 marzo 2024. 

Ma attenzione, non sarà sufficiente versare tale somma per sistemare la propria posizione. Sarà altresì necessario rimuovere anche le irregolarità commesse. 

Ma tale procedura di regolarizzazione non potrà essere esperita: 

  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. Voluntary disclosure) prevista dall'art. 5-quater DL 167/90 (c. 169); 
  • per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (c. 170); 
  • per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 1° gennaio 2023. 

È prevista inoltre la proroga di due anni del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 20 c. 1 D.Lgs. 472/97, relativo alle violazioni commesse sino al 31 ottobre 2022, oggetto del processo verbale di constatazione. Tale modifica va quindi a derogare all'art. 3 c. 1 Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) che dispone appunto l'irretroattività delle norme tributarie.  “Decreto fiscale 2018”: quali punti in comune? 

L'art. 9 DL 119/2018 aveva introdotto una disposizione identica a quella contenuta nella Legge di Bilancio 2023 (l'unica distinzione ineriva la tempistica). 

Infatti il Decreto Fiscale consentiva di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, se commesse fino al 24 ottobre 2018, mediante la loro rimozione ed il versamento di una somma pari ad € 200 per ciascun periodo d'imposta, cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo: 

  • entro il 31 maggio 2019 (1° rata); 
  • entro il 2 marzo 2020 (2° rata). 

Osservazioni finali 

Come accaduto in passato, viene riproposto uno strumento utile per sanare e sistemare le varie violazioni formali, previo pagamento di modesti importi e rimozione dell'irregolarità. Ora però occorre attendere il documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate che andrà a dettare, in termini operativi, le modalità di adesione a tale strumento. Infatti, per la precedente sanatoria, contenuta nel DL 119/2018, l'Agenzia aveva diramato la Circ. AE 15 maggio 2019 n. 11/E che nelle sue venti pagine forniva chiarimenti sull'ambito e sulle modalità di applicazione di tale definizione. Tale circolare però era stata emessa successivamente al Provv. AE 15 marzo 2019 n. 62274, che disciplinava le modalità attuative, ed alla Ris. AE 21 marzo 2019 n. 37/E, istitutiva del codice tributo da utilizzare per procedere al versamento delle somme dovute. 

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