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giovedì 05/01/2023 • 06:00

Impresa Decreto Milleproroghe

Prorogata la possibilità di sterilizzare le perdite societarie

Il Milleproroghe ha prorogato nuovamente possibilità di disapplicare gli obblighi civilistici per le società di capitali, prevedendo che non operano le disposizioni del “ricapitalizza, liquida o trasforma”, previste ordinariamente dal codice civile a seguito di perdite qualificate emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il decreto Milleproroghe entrato in vigore il 30 dicembre 2022 è un decreto-legge del Consiglio dei Ministri, ovvero un provvedimento provvisorio che ha forza di legge e rispetta i presupposti di necessità e urgenza ed infatti, dopo essere stato approvato in CdM, deve essere trasformato in legge passando per Camera e Senato entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La funzione essenziale del Milleproroghe è provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Proroga della sterilizzazione delle perdite societarie

Tra le varie disposizioni che il Milleproroghe ha rinnovato vi è quella ai più comunemente nota come “sterilizzazione delle perdite societarie”. In particolare, al comma 9 dell'articolo 3 del Milleproroghe sono dettate disposizioni per la copertura delle perdite societarie, disponendo una proroga anche per l'anno 2022. Con il citato comma si interviene sull'art. 6, D.L. n. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 266 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), estendendo alle perdite emerse anche nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 la disciplina di sterilizzazione prevista in origine dal citato D.L. n. 23/2020.

Temporanea disapplicazione del Codice Civile

In estrema sintesi: con la disposizione in parola, come per gli esercizi 2020 e 2021, viene previsto che anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 non trovano applicazione, fino alla chiusura del quinto esercizio successivo, alcune norme del codice civile:

  • gli articoli 2446, commi 2 e 3 (per le S.p.A.) e 2482-bis, commi 4, 5, 6 (per le S.r.l.) del codice civile, riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un terzo;
  • gli articoli 2447 (per le S.p.A.) e 2482-ter (per le S.r.l.) del codice civile, riguardanti l'obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei limiti legali;
  • le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-duodecies del codice civile.

In virtù di quanto sopra, il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate o devono, comunque, essere adottati i provvedimenti richiesti (quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria) è rinviato fino al momento in cui si terrà l'assemblea chiamata alla approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo. In concreto, sarà, dunque, l'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2027 a dover prendere i provvedimenti necessari. Fino a quel momento la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale non opera.

Effetti pratici per le imprese

Con il Milleproroghe vengono, pertanto, disapplicati gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali, indicando che non operano le disposizioni del “ricapitalizza, liquida o trasforma”, previste ordinariamente dal codice civile a seguito di perdite qualificate emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022.

Restano, invece, in essere gli obblighi di informativa previsti dall'art. 2446, primo comma, c.c., per le S.p.A. e dai commi da primo a terzo dell'art. 2482-bis c.c. per le S.r.l. Pertanto, gli amministratori o il consiglio di gestione e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza delle S.p.A. e delle S.a.p.a., quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea, gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Le perdite dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. In questo caso, gli amministratori, in sede di approvazione dei bilanci nel quinquennio di sospensione, dovranno fornire precise informazioni ed aggiornamenti sulle misure adottate ed i provvedimenti attuati, nonché sulle linee programmatiche da attuare per far sì che le perdite emerse possano essere riassorbite a chiusura del quinto esercizio successivo. La ratio di tale ultima disposizione è quella di discernere le “perdite del periodo emergenziale”, che godono della temporanea sospensione quinquennale, dalle altre perdite eventualmente conseguite nel corso dello stesso quinquennio, che non possono godere dell'agevolazione.

Ratio della norma ed aspetti di attenzione

La temporanea disapplicazione di alcune norme del codice civile nasce nel 2020 con l'intento di ridurre il rischio che le imprese colpite dalla Pandemia di Covid-19 restassero invischiate in una deriva liquidatoria, in assenza di adeguati investimenti da parte dei soci intimoriti dalle incerte prospettive future, e a tal fine consente di continuare a gestire la società secondo criteri ordinari e non secondo logiche meramente conservative anche in presenza di un patrimonio netto negativo.

Come ben sintetizzato in uno studio della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, permanendo l'obbligo degli amministratori di valutare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione e permanendo l'obbligo, altrettanto cogente, di muoversi per il recupero della continuità aziendale, gli amministratori sono destinatari dei precetti che loro impongono di monitorare la situazione patrimoniale, attivandosi in autonomia nella ricerca e nella successiva attuazione delle misure che possano rivelarsi maggiormente idonee per acquisire risorse utili a garantire la continuità aziendale. Anche se gli obblighi civilistici previsti negli artt. 2447 o 2482-ter c.c., o lo scioglimento della società, sono posticipati per i cinque esercizi successivi, gli amministratori dovrebbero effettuare una pianificazione quinquennale che preveda la possibilità di ritornare a risultati positivi negli esercizi successivi a quello chiuso al 31 dicembre 2022.

Considerata la recente guerra in Ucraina, inoltre, le valutazioni degli amministratori non potranno trascurare il fattore di rischio specifico che la crisi delle relazioni internazionali economiche in corso con la Russia potrebbe provocare sull'attività di impresa e sulla continuità aziendale.

Pur ribadita la discrezionalità degli amministratori nelle scelte di gestione, la funzione di garanzia esercitata dall'organo di controllo, nell'adempimento dei doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c., impone ai sindaci di verificare che esistano concrete prospettive per la copertura delle perdite tramite le strategie pianificate dall'organo di amministrazione.

Particolare attenzione andrà dedicata alle situazioni in cui le perdite di oltre un terzo abbiano ridotto il capitale al di sotto del minimo legale, dovendosi necessariamente approntare, in questi casi, una valida pianificazione degli interventi da adottare nel quinquennio successivo per scongiurare lo scioglimento della società.

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