giovedì 05/01/2023 • 06:00
Con la sentenza C-332/21, la Corte di giustizia UE ha affermato che l’esenzione da accisa della Direttiva 92/83 vale sia per l’alcole utilizzato per la produzione di aromi per bevande analcoliche sia per quello già utilizzato per la produzione di tali prodotti, e che tutti gli Stati membri devono riconoscere la decisione di uno Stato membro di assoggettare un prodotto ad accisa o di esentarlo.
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I fatti in causa
Il rinvio pregiudiziale alla Corte UE origina dal ricorso instaurato da una società rumena avverso il rigetto delle domande di rimborso delle accise versate dalla ricorrente ai sensi della legge interna di recepimento dell'art. 27 par. 1 lett. e) Dir. 92/83 (titolato “esenzioni”), in relazione all'acquisto da una società multinazionale irlandese, che produce alimenti e bevande, di aromi utilizzati per la preparazione di bevande rinfrescanti in Romania.
Tali aromi, prodotti dalla CMCI (controllata irlandese della PepsiCo) che utilizza il 100% di alcole etilico non denaturato (voce 2207 della NC - Nomenclatura Combinata delle merci), hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% in volume e sono destinati alla preparazione di bevande analcoliche.
La CMCI è sia un depositario autorizzato sia un destinatario autorizzato ed è abilitata a ricevere annualmente una data quantità di alcol etilico sfuso non denaturato nel proprio deposito fiscale, in regime di sospensione dall'accisa, per l'utilizzo nella fabbricazione di concentrati di bevande rinfrescanti.
La rimozione di tale prodotto dal deposito fiscale per la produzione degli aromi costitu
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