Come anticipato, la possibilità di accedere al lavoro agile, per i lavoratori dipendente pubblici e privati, è però limitata a coloro che risultino affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2002, adottato ai sensi dell'art. 17, co. 2, D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 11/2022.
Alla luce delle nuove disposizioni, dunque, si chiude il 31 dicembre 2022 il periodo nel quale tale possibilità era riservata anche ai genitori con almeno un figlio minore di 14 anni lavoratori dipendenti del settore privato, a condizione che nel nucleo familiare non vi fosse altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi fosse genitore non lavoratore.
A tali lavoratori, infatti, era riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali ordinariamente previsti dalla legge n. 81/2017.
Proroga per i fragili
Nel caso di lavoratori fragili, invece, fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Ciò significa che il datore di lavoro è chiamato a verificare se sia possibile di far svolgere al lavoratore fragile la prestazione lavorativa in modalità agile e nello svolgere tale indagine, tenere conto della possibilità di adibirlo ad una mansione diversa compresa nella stessa categoria o area di inquadramento.
Ove ciò non sia possibile, l'attività lavorativa andrà essere resa in presenza non essendo più possibile giustificare un'eventuale assenza quale ricovero ospedaliero.
È appena il caso di ricordare che l'equiparazione dell'assenza del lavoratore fragile al ricovero ospedaliero, prevista più di recente dall'art. 17 D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 11/2022, è stata prorogata da ultimo solo fino al 30 giugno 2022 dall'art. 10, co. 1-bis, D.L, n. 24/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 52/2022, peraltro limitatamente alle patologie e condizioni previste del già citato D.M. 4 febbraio 2022.
L'accesso al lavoro agile per i lavoratori fragili prevista dalla legge di bilancio 2023 fa salve le eventuali previsioni più favorevoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Dal 2023, pertanto, l'accesso allo smart working in deroga alle disposizioni generali previste dalla L. n. 81/2017 è riconosciuto ai lavoratori affetti dalle seguenti patologie e condizioni indicate nel D.M. 4 febbraio 2022, certificate dal loro medico di medicina generale:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
attesa di trapianto d'organo;
terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
dialisi e insufficienza renale cronica grave;
pregressa splenectomia;
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ <
200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
cardiopatia ischemica;
fibrillazione atriale;
scompenso cardiaco;
ictus;
diabete mellito;
bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
epatite cronica;
obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
età >60 anni;
condizioni di cui all'Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.
È utile ricordare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo ad alcune domande frequenti sulle comunicazioni obbligatorie (v. faq del 23 dicembre 2022 sul sito internet www.urponline.lavoro.gov.it), ha evidenziato che il termine per l'invio della comunicazione di smart working è di 5 giorni da quello di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga.
Per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione l'invio deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo.
Quanto alle modalità, con un comunicato del 31 dicembre 2022, il Ministero ha evidenziato che, fino al 31 gennaio 2023, le comunicazioni per i soggetti "fragili" con durata della modalità di prestazione non oltre il 31 marzo, dovranno essere trasmesse mediante l'applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato "Smart working semplificato".
Da febbraio 2023 sarà necessario utilizzare la procedura ordinaria "Lavoro agile" come per le altre categorie di lavoratori che risultano già soggetti alla stessa procedura.