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sabato 31/12/2022 • 06:00

Fisco Nella Manovra 2023

Prorogati i crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas naturale

La legge di bilancio 2023 proroga i bonus energetici alle imprese anche per i consumi del primo trimestre 2023. La misura dell’agevolazione è innalzata al 35% per quelle diverse dalle energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW e al 45% per tutte le altre.

di Maurizio Maraglino Misciagna - Dottore commercialista e revisore legale

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  • Tempo di lettura 1 min.
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La legge di bilancio 2023 è composta da un unico super articolo di 903 commi, rispetto ai 1013 dello scorso anno.

Al comma 2 rientrano i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

La norma contiene le novità in materia di bonus energetici e gasivori, che è stato più volte rimodellato nel corso del 2022, introducendo ufficialmente il riconoscimento anche nel primo trimestre 2023 dei crediti d’imposta, elevando le percentuali di alcuni bonus già concessi nel corso dell’anno precedente per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all’energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022.

Nello specifico trattasi:

  • del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
  • del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
  • del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per poter fruire dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, qualora le imprese beneficiarie del contributo si riforniscono, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione col Mod. F24 entro la data del 31 dicembre 2023.

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

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