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lunedì 02/01/2023 • 06:00

Finanziamenti Assistenza ai disabili

Disponibili le risorse del Fondo per il sostegno del caregiver familiare

Il DPCM 17 ottobre 2022 - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità - stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2022, è stato pubblicato il decreto 17 ottobre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità - recante i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022.

Le risorse del summenzionato Fondo, per il citato anno, ammontano complessivamente a 24.849.974,00 euro, ai sensi dell'art. 1, c. 254, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Tale disposizione, infatti, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Detto Fondo, è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare.

Il caregiver familiare

Come definito dall'art. 1, c. 255, della L. 205/2017, il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'art. 33, c. 3, della L. 104/1992, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente ed in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare d'indennità di accompagnamento.

Finalità delle risorse del Fondo

Le risorse sopra citate, sono destinate alle regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità:

  • ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni d'insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto;
  • ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
  • a programmi d'accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione ed al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Azioni finanziabili

Il decreto in esame, all'art. 3, indica le tipologie di azioni finanziabili dal Fondo in questione, stabilendo che, le regioni, sentite le autonomie locali e le organizzazioni rappresentative di categoria nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, individuano nel dettaglio i progetti da attuare nell'ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili:

  • interventi di assistenza diretta in favore dei caregiver regionali mediante l'erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura;
  • interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di bonus sociosanitari utilizzabili per prestazioni di assistenza sociosanitaria;
  • assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità;
  • attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo;
  • interventi volti ad attività di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilità grave e gravissima o comunque rientranti nella definizione descritta nel paragrafo precedente;
  • interventi programmati per effetto del Decreto 18 dicembre 2021 recante «Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021».

Erogazione delle risorse

Come previsto dal decreto in esame, le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione d'integrazione socio-sanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, nonché del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi descritti in precedenza, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al decreto in commento, nella quale sono indicati:

  • gli indirizzi di programmazione;
  • la tipologia degli interventi indicati nei precedenti paragrafi;
  • la compartecipazione finanziaria, in quanto le regioni possono co-finanziare gli interventi anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione dei citati interventi.

Alla suddetta richiesta, da inviare all'indirizzo PEC ufficio.disabilita@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, dev'essere allegata una delibera di giunta regionale concernente il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi.

L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità provvederà, entro 45 giorni dalla ricezione della citata richiesta, all'erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalità elencate in precedenza e con le tipologie di azioni finanziabili.

Le regioni procederanno al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, entro 60 giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del summenzionato Ufficio.

L'erogazione agli ambiti territoriali sarà comunicata a quest'ultimo inviando una PEC all'indirizzo ufficio.disabilita@pec.governo.it, entro 30 giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse.

È stabilito, infine, che l'erogazione delle risorse assegnate dal decreto in commento per l'annualità 2022, sia comunque subordinata alla trasmissione, mediante la compilazione dell'allegato A che costituisce parte integrante del decreto, dei dati di monitoraggio relativi alle risorse già liquidate e messe a disposizione delle regioni per le annualità 2018-2019-2020.

Fonte: DPCM 17 ottobre 2022

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