venerdì 30/12/2022 • 11:18
Con il decreto Milleproroghe, pubblicato in GU il 29 dicembre 2022, sono stati prorogati i termini previsti per la cessazione dagli incarichi di magistrati e giudici tributari e dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
redazione Memento
Il decreto Milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, ha prorogato di un anno i termini indicati nella legge di riforma del processo tributario all'art. 8 c. 1 L. 130/2022. Nel dettaglio, il citato art. 8 c. 1 prevede che dal 1° gennaio 2027 i magistrati tributari e i giudici tributari del ruolo unico, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico in ogni caso al compimento dei 70 anni, anziché al compimento dei 75 anni (art. 1 c. 1 lett. n) n. 2.2 L. 130/2022 che ha modificato l'art. 11 c. 2 D.Lgs. 545/92, decreto riguardante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione). L'art. 8 c. 1 prevede, inoltre, che fino al 31 dicembre 2026 i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico (senza il pensionamento), in ogni caso: a) se hanno compiuto 74 anni entro il 31 dicembre 2022, il 1° gennaio 2023 ovvero al compimento dei 74 anni nel corso dell'anno 2023; b) se hanno compiuto 73 anni entro il 31 dicembre 2023, il 1° gennaio 2024 ovvero al compimento dei 73 anni nel corso dell'anno 2024; c) se hanno compiuto 72 anni entro il 31 dicembre 2024, il 1° gennaio 2025 ovvero al compimento dei 72 anni nel corso dell'anno 2025; d) se hanno compiuto 71 anni entro il 31 dicembre 2025, il 1° gennaio 2026 ovvero al compimento dei 71 anni nel corso dell'anno 2026. Tutti i termini citati, a seguito dell'entrata in vigore del decreto Milleproroghe in data 30 dicembre 2022, sono, pertanto, prorogati di un anno. Si ricorda che la nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego (art. 11 c. 1 D.Lgs. 545/92), pertanto, al momento della cessazione dell'incarico, non è prevista alcuna pensione né alcun indennizzo economico. Fonte: Art. 3 c. 6 DL 198/2022 (GU 29 dicembre 2022 n. 303)
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.