martedì 03/01/2023 • 06:00
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) rivede il meccanismo della perequazione per il biennio 2023-2024, modificando le percentuali di rivalutazione e gli scaglioni delle pensioni più elevate.
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La Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022), oltre ad introdurre nuove misure in ambito previdenziale (pensiamo alla pensione anticipata flessibile, c.d. Quota 103 e a prorogarne altre come Ape Sociale e Opzione Donna (quest'ultima con alcune modifiche), prevede una revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2024.
La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, prevista per il 2023, è pari al 7,3% (art. 34, c. 1, L. 448/98) e negli anni 2023 e 2024 verrà riconosciuta secondo le seguenti indicazioni:
In aggiunta, per porre un freno agli effetti negativi dovuti all'incremento dell'inflazione relativamente agli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, verrà riconosciuto, in via transitoria e relativamente al trattamento pensionistico lordo complessivo posto in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità spettante, un incremento, limitatamente alle citate mensilità e rispetto al trattamento mensile come determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, pari al:
La percentuale prevista per il 2024 non verrà sommata a quella spettante nel 2023 e, dunque, l'incremento previsto per il secondo anno dovrà essere applicato, ferma restando la perequazione automatica, sull'importo al netto del primo incremento.
Dunque, sull'importo di pensione verrà applicata la rivalutazione automatica nelle percentuali viste precedentemente e, poi, verrà operata una seconda rivalutazione per coloro che sono beneficiari della pensione minima e che dovrà essere calcolata sul trattamento mensile al 31 dicembre 2022. Tale rivalutazione sarà differenziata a seconda dell'anno di riferimento e dell'età del beneficiario.
Tale incremento, inoltre, non è rilevante, sempre in riferimento al biennio 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali che vengono previsti nel medesimo periodo per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali che siano collegate a determinate soglie reddituali.
L'incremento è riconosciuto laddove il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS e, nel caso in cui il valore complessivo dei trattamenti pensionistici sia poco superiore al minimo, l'incremento transitorio verrà applicato fino alla concorrenza dell'importo derivante dall'applicazione dell'incremento stesso sul minimo.
È importante sottolineare come, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento debba essere considerato al netto dell'incremento transitorio che non è rilevante a questi fini e, ricordiamo, ha effetto fino, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024
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