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  • Tempo di lettura 2 min.

L'Agenzia delle Entrate, con le FAQ pubblicate sul proprio sito il 27 dicembre 2022, ha chiarito che in caso di errori sostanziali presenti nella comunicazione per l'esercizio dell'opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi ad oggetto il medesimo credito, la nuova comunicazione corretta deve essere inviata dopo aver ricevuto la notizia dell'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti dalla comunicazione errata. Diversamente, la sovrapposizione potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova comunicazione corretta (ai sensi dell'art. 122-bis DL 34/2020). La nuova comunicazione corretta deve essere inviata comunque entro i termini ordinari previsti in base all'anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione, eventualmente avvalendosi della remissione in bonis.

Si ricorda che in caso di errori sostanziali presenti nella comunicazione per l'esercizio dell'opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi (di cui all'art. 121 DL 34/2020) l'annullamento dell'accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla comunicazione errata è consentito su richiesta delle parti (Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E).

L'annu...

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