venerdì 30/12/2022 • 06:00
La legge di Bilancio 2023, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, riporta degli emendamenti alle novità introdotte alla disciplina dell'assegno unico universale e ai congedi parentali (L 197/2022 GU 29 dicembre 2022 n. 303). I testi vengono approvati definitivamente in un'ottica di ulteriore apertura ai bisogni dei nuclei familiari, dei minori e dei genitori.
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Il Parlamento ha approvato il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", nel nuovo testo predisposto dalla Commissione (L 197/2022; GU 29 dicembre 2022 n. 303).
Per quel che attiene alle previsioni contenute nel precedente disegno di legge agli articoli 65 - Assegno unico universale ed all'art. 66 – congedo parentale, i testi hanno subito degli emendamenti. Inoltre, il contenuto delle norme è stato riportato rispettivamente nei commi 259 e 260.
Assegno unico universale
Il comma 10 dell'art. 4 D.Lgs. 230/2021 concernente l'Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico prevede che “a decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.”
Il disegno di legge in esame, all'art. 1 del c. 259 (corrispondente all'art. 65 del precedente disegno di legge), introduce alla fine del comma 10 il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento”.
Ne consegue che, per i nuclei familiari con più di quattro figli, l'assegno sarà pari dal 1° gennaio 2023 a 150 euro.
Vengono, inoltre, confermate a regime le maggiorazioni richiamate dal precedente disegno di legge.
Per quel che attiene al finanziamento della misura, tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 ed ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno sono incrementati ulteriormente rispetto a quanto previsto dal precedente disegno di legge. In particolare, sono stanziati degli incrementi di:
Il congedo parentale
Anche le previsioni in materia di congedo parentale, contenute nell'art. 66 del precedente disegno di legge e concernente il congedo parentale disciplinato dagli articoli 32 e ss. D.Lgs. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, sono state emendate.
La norma introduceva, per la sola madre lavoratrice, l'elevazione per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, del congedo, coprendolo con un trattamento economico pari all'80 per cento della retribuzione.
In particolare, le nuove previsioni si applicano con riferimento:
Il disegno di legge di bilancio in esame, al comma 261 dell'art. 1 (nel precedente disegno all'art. 66), estende tale possibilità anche al padre, precisando che può essere fruito in alternativa tra i genitori.
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