mercoledì 28/12/2022 • 15:24
L'AE, con la risposta n. 597 del 28 dicembre 2022, ha chiarito che la rivalutazione dei canoni dovuti per la concessione di servizi di energia e gas e il conseguente addebito di un maggior costo al cliente finale non influiscono sulla misura del credito d'imposta per imprese non energivore e non gasivore.
redazione Memento
Con la risposta n. 597 del 28 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rivalutazione dei canoni dovuti, in esecuzione di un contratto di concessione, a una società per i servizi di energia resi e il conseguente addebito di un maggior costo al cliente finale sono estranei al meccanismo di calcolo del credito d'imposta per imprese non energivore e non gasivore. Pertanto, alla società che fornisce il suddetto servizio, nel rispetto di tutti i presupposti, il credito (di cui agli artt. 3 e 4 DL 21/2022) spetta in misura integrale. La rivalutazione dei canoni, infatti, è un processo fisiologico adottato da ogni impresa quando, dovendo determinare il prezzo del prodotto finito, occorre tenere conto di tutti i fattori della produzione (costi diretti e indiretti), tra cui anche la componente del costo energetico. Pertanto, anche se la determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente finale risulta ancorata alla variazione del prezzo della materia prima energia, questo meccanismo non può essere assimilato ad un ribaltamento del costo dell'energia con effetti in termini di riduzione della spesa effettivamente sostenuta dalla società. Nel caso di specie, la società ALF S.p.A., impresa non energivora e non gasivora, in esecuzione di un contratto di concessione di lavori pubblici per la progettazione e la costruzione di un polo ospedaliero, fornisce energia elettrica e gas naturale e si è impegnata ad effettuare anche il servizio di manutenzione e conduzione degli impianti elettrici e di climatizzazione presenti nell'ospedale, garantendo così un servizio complessivo denominato servizio energia. Nel servizio energia è ricompresa una pluralità di rilevanti servizi che vanno dalla completa conduzione e manutenzione di tutti gli impianti elettrici all'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort nell'edificio, fino al miglioramento del processo di utilizzo dell'energia. La remunerazione del servizio energia avviene mediante il pagamento di canoni periodici, assoggettati ad uno specifico e complesso meccanismo di rivalutazione che tiene conto non soltanto delle fluttuazioni del costo della componente energetica ma anche di altri parametri avulsi dal settore energetico, come, ad esempio, il costo della manodopera. Come chiarito dall'AE, tale rivalutazione rappresenta un meccanismo estraneo al credito d'imposta e non influisce sulla misura dello stesso. Fonte: Risp. AE 28 dicembre 2022 n. 597
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