giovedì 29/12/2022 • 06:00
Il testo della Manovra non dimentica chi vuol regolarizzare la propria posizione con il fisco e inaugura il capitolo della pace fiscale: dallo stralcio delle mini-cartelle fino a 1000 euro, alla rottamazione delle cartelle del periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, alla definizione agevolata e molto altro.
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Il testo della Legge di Bilancio 2023 non dimentica i contribuenti virtuosi che vogliono regolarizzare la propria posizione e, al contempo, rivede alcuni degli istituti in essere per “favorire” la conciliazione, sotto diversi profili, con il Fisco.
Ecco una sintesi delle novità della Manovra relative alle norme inserite per permettere ai contribuenti di definire con modalità agevolate la pretesa tributaria, come illustrate nel Dossier di Studio di accompagno all'atto del Senato n.442.
Definizione agevolata (comma 153-159): si potranno regolarizzare in modo agevolato le somme:
- richieste con avvisi bonari relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019-2020-2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
- derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all'entrata in vigore della norma in parola
pagando il debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive; e le sanzioni nella misura del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo). Il pagamento delle somme da versare può essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal quantum dovuto.
Segnaliamo che il comma 155 consente di definire con modalità agevolate anche le rate, relative a comunicazioni di irregolarità, delle dilazioni ancora in corso all'entrata in vigore della norma in commento.
In deroga allo statuto del contribuente il comma 158 stabilisce che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, sono prorogati di un anno.
Pagamenti settore sportivo (comma 160 e 161): sono riaperti i termini dei versamenti sospesi (in scadenza il 22/12/2022) a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Tali pagamenti si considerano effettuati tempestivi se effettuati in unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 (termine così anticipato rispetto al 31 dicembre dal sub emendamento 0.4.1000.144) ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.
Si anticipano, inoltre, al 29 dicembre 2022 le scadenze dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte.
Sanatoria irregolarità formali (commi 166 a 173): prevista una sanatoria per le irregolarità non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da pagarsi in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024;
Ravvedimento speciale (commi 174-178): in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, si prevede di regolarizzare le dichiarazioni - purché validamente presentate - relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto, mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni (ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile); l'interesse dovuto è pari al 2%. È possibile versare le somme dovute a seguito del ravvedimento speciale anche in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.
Definizione agevolata atti di accertamento (commi 179-185): si introduce la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.
Definizione agevolata delle controversie tributarie: novità anche per definire le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e anche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore. Se vi è soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado. La sospensione della controversia è condizionata all'apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, fino al 10 luglio 2023, ponendo in capo al contribuente l'obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Eliminata l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2024, quale conseguenza del deposito. Il nuovo comma 12-bis dispone che con il deposito della documentazione richiesta dalla norme il processo è dichiarato estinto e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado.
Si prevede:
Conciliazione agevolata (comma 206 a 212): in alternativa alla definizione agevolata delle controversie si potrà definire – entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate.
Rinuncia agevolata alle controversie (commi 213-218): si introduce e disciplina, in alternativa alla citata definizione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione;
Regolarizzazione versamenti (commi 219-221): si potrà regolarizzare - pagando l'imposta dovuta, senza sanzioni e interessi - l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, precisamente:
- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento del dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo. Il contribuente dovrà corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
Stralcio mini-cartelle (commi 222-230): si dispone l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate dei debiti affidati all'agente della riscossione.
L'annullamento opera anche con riguardo ai carichi affidati da amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici previdenziali, enti territoriali e enti di previdenza privati); per questi carichi l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.
Si prevede anche una specifica disciplina per l'annullamento automatico di altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada: l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati, ma non per le sanzioni e le somme a titolo di rimborso delle spese.
Infine, si consente agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) di non applicare le disposizioni speciali relative all'annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023.
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare.
Rottamazione cartelle esattoriali: definizione agevolata anche per i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.
La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:
▪ dovute a titolo di capitale;
▪ maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Il pagamento si potrà effettuare in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Basterà presentare un'apposita dichiarazione all'agente della riscossione e, una volta accolta domanda, l'agente comunicherà il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
La rottamazione viene estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Il perimetro della definizione agevolata è ampio e include anche le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all'aggio.
Comunicazioni di inesigibilità (commi 253-254): Si rimodulano i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, prevedendo un differimento delle scadenze e introducendo anche un restyling del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni.
Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, sono presentate per i ruoli consegnati negli anni:
L'agente della riscossione potrà presentare le predette comunicazioni anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.
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