giovedì 29/12/2022 • 06:00
Il testo della Legge di Bilancio 2023, approvato dalla Camera, conferma per l'anno 2023 il taglio del 2% dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per l'invalidità vecchiaia e superstiti (IVS), nonché prevede l'incremento al 3% della decontribuzione per i redditi inferiori a determinate soglie.
La Legge di Bilancio 2023, nel testo al vaglio del Senato, conferma l'esonero parziale pari al 2% dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti per invalidità vecchiaia e superstiti (IVS) per l'anno 2023, incrementando la decontribuzione alla percentuale totale del 3%, in presenza di talune condizioni e per i lavoratori con reddito imponibile al di sotto di determinate soglie. La riduzione, già introdotta dalla legge di bilancio 2022, era inizialmente dello 0,8%, ma successivamente è stata incrementata di 1,2 punti percentuali dall'art. 20 c. 1 DL 115/2022 conv. L. 142/2022, portando l'esonero contributivo totale al 2%, limitatamente agli ultimi 6 mesi dell'anno 2022. IVS a carico dipendenti confermato e incrementato l'esonero La disposizione della legge di bilancio 2023 rappresenta a tutti gli effetti una proroga dell'esonero introdotto nel 2022, richiamandone i criteri e le modalità per l'applicazione. La decontribuzione del 2023, infatti, per espressa previsione normativa è riconosciuta sulla base dei medesimi criteri e modalità definiti dall'art. 1 c. 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che ha originariamente introdotto l'agevolazione. In base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla disposizione della legge di bilancio 2022, che ha introdotto il trattamento di favore, l'esonero dei contributi IVS a carico dei dipendenti è riconosciuto per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La legge di bilancio 2023, oltre a confermare eccezionalmente l'esonero contributivo del 2% per l'anno 2023, incrementa la decontribuzione di un ulteriore punto percentuale, portando l'esonero al 3% in totale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La decontribuzione nel 2023 prevede, quindi, in funzione della fascia retributiva, un esonero della quota IVS a carico del lavoratore pari al: 3% nel caso la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro maggiorato per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima; 2% nel caso la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro maggiorato per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima. Si noti che il valore massimo di retribuzione imponibile previdenziale per cui trova applicazione l'esonero del 3% è stato incrementato da un emendamento alla legge di bilancio 2023, rispetto al valore inizialmente fissato in 1.538 euro, portando il limite all'importo di 1.923 euro. In relazione alle prestazioni pensionistiche, la norma di favore, tenuto conto dell'eccezionalità della misura, conferma che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni. Prassi INPS disponibile In considerazione del fatto che la normativa poggia sull'impianto della precedente disposizione della legge di bilancio 2022, anche le indicazioni di prassi fornite in relazione alla previgente norma di favore dovrebbero continuare a trovare applicazione, tra cui la Circ. INPS 22 marzo 2022 n. 43 e il Mess. INPS 26 settembre 2022 n. 115. Nei richiamati documenti di prassi è stato precisato che sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico. L'accesso al beneficio, dunque, è ammesso a tutti i dipendenti pubblici e privati, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia o meno un'impresa. L'esonero contributivo, inoltre, non rappresenta un aiuto di stato, ai sensi della normativa dell'UE, in quanto trova applicazione esclusivamente per la quota IVS a carico del lavoratore, consentendo un vantaggio alla persona fisica. Ciò esclude, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'integrazione della fattispecie degli aiuti di stato, non prevista nelle ipotesi di trattamento di favore per i lavoratori dipendenti. La richiamata prassi ha specificato che l'esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore, qualora non ecceda i limiti mensili fissati dalla norma. Il limite di imponibile previdenziale, pari a 2.692 euro su base mensile, comporta la non applicazione dell'esonero del 2% nel mese in cui il lavoratore percepisce una retribuzione di importo superiore al richiamato limite di 2.692 euro lordi. In maniera analoga, il superamento della prima soglia di retribuzione mensile di 1.923 euro rende l'esonero del 3% non applicabile. Tuttavia, nel caso la retribuzione mensile superi l'importo di 1.923 euro ma non ecceda l'altro limite di 2.692 euro, a parere di chi scrive, troverà applicazione l'esonero del 2%, al posto di quello del 3%. La richiamata dinamica che fa passare dall'esonero del 3% a quello del 2% dovrà trovare auspicabilmente istruzioni e conferme operative da parte dell'INPS. La norma prevede espressamente che l'importo mensile di 1.923 euro con esonero del 3%, oppure di 2.692 euro con esonero del 2%, debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L'INPS aveva precisato al riguardo nei richiamati documenti di prassi che la riduzione, nel mese di competenza di dicembre 2022, trova applicazione sia sulla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro. In maniera analoga tale indicazione trova applicazione per i redditi fino a 1.923 euro su base mensile, cui corrisponde una riduzione dei contributi IVS a carico del lavoratore pari al 3%. L'esonero 2023 in pratica Volendo esemplificare l'applicazione dell'esonero contributivo IVS a carico del dipendente per l'anno 2023, si prenda per esempio il caso di un lavoratore con una retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali di 2.692 euro, la cui percentuale di contribuzione IVS carico dipendente sia del 9,19%. In tal caso, grazie all'esonero in trattazione, la contribuzione IVS a carico del dipendente scenderà dal 9,19% al 7,19%. In maniera analoga un lavoratore con retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali di 1.923 euro, sarà soggetto alla ritenuta previdenziale IVS carico dipendente del 6,19%, grazie alla riduzione del 3%.
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