martedì 03/01/2023 • 06:00
È legittima la detrazione IVA per le holding statiche nelle operazioni di MLBO (merger leveraged buy out). In particolare, ciò che rileva è la connessione funzionale dei costi tipici dell’attività d’impresa generata a valle dell’operazione straordinaria. Così la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano con la sentenza n. 3361.
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I fatti e il “peso” normativo della sentenza di primo grado
In via preliminare, per una migliore ricostruzione dei fatti, è bene ricordare la genesi della controversia in commento. In particolare, al fine di riorganizzare l'assetto societario di un gruppo viene costituita una società holding veicolo (SPV), con la finalità di acquistare le quote di una società commerciale (target), funzionale alla successiva fusione per incorporazione della società operativa (target) nella SPV e contestuale prosecuzione dell'attività commerciale da parte del nuovo soggetto economico.
La holding, per favorire la nascita dell'operazione, ha sostenuto una serie di costi (a titolo esemplificativo consulenze, spese legali, et alia), che hanno consentito di maturare un importante credito IVA successivamente utilizzato in detrazione dalla holding.
Seguendo la cronologia dei fatti esposti, viene specificato che, successivamente alla fusione, la holding ha “vestito” la denominazione della società commerciale (target) e, di fatto, proseguendo l'attività svolta dalla incorporata e, in tal senso, ricoprendo il relativo il codice Ateco.
Delineato il quadro fattuale, la competente Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso al meccanismo della detrazione IVA in capo alla SPV, in quanto la stessa si era limitata alla mera detenzione delle partecipazioni acquisite (c.d. holding statica) senza però di fatto svolgere alcuna attività economica, quale ad esempio “l'erogazione di servizi amministrativi, commerciali, tecnici, di tesoreria, ecc.”, nei confronti delle partecipate (holding dinamica).
Costituitasi in giudizio come parte ricorrente la SPV ha invece ribadito che la finalità dell'operazione straordinaria finalizzata alla prosecuzione dell'attività d'impresa, senza soluzione di continuità, ad opera del soggetto risultante a valle della fusione, è di per sé sintomatica circa il legittimo ricorso al meccanismo della detrazione IVA.
In particolare, viene eccepito che la verifica fondamentale da effettuare non possa prescindere dal fatto che la società veicolo è stata costituita non per detenere o gestire partecipazioni, quanto piuttosto per consentire la prosecuzione dell'attività commerciale precedentemente svolta, tramite una diversa compagine societaria, tanto che tutti i servizi commissionati (es. spese notarili, consulenze, due diligence, ecc.), sarebbero classificabili come costi strettamente connessi con la realizzazione della operazione straordinaria finalizzata alla prosecuzione dell'attività e che, rimarca la parte ricorrente, nulla hanno a che vedere con i costi riferibili a una società holding costituita con lo scopo ultimo, proprio e caratterizzante di detenere partecipazioni, e tantomeno a una presunta "holding statica".
La Corte di Giustizia di primo grado, a fronte delle argomentazioni sostenute dalla parte ricorrente, con una sentenza altamente innovativa, oblitera il ricorso legittimo al meccanismo della detrazione IVA per la sussistenza della connessione finalistico-funzionale dei costi legati all'attività d'impresa proseguita a valle dell'operazione straordinaria.
Il pronunciamento dei giudici di primo grado non è “orfano” ma figlio di alcune importanti sentenze sia unionali (cfr. C.Giust. UE 28 ottobre 2018 C-249/17) che nazionali (cfr. ordinanza della Cass. 16 luglio 2020 n. 15239).
In particolare, viene sancito principio secondo cui, dato che le attività economiche possono consistere in vari atti consecutivi, gli atti preparatori devono già ritenersi parte integrante delle attività economiche. Pertanto, chiunque abbia l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento, deve essere considerato come un soggetto passivo e, quindi, esso è autorizzato a detrarre l'IVA dovuta o versata per detto bene o servizi, poiché il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.
A tali principi di matrice comunitaria ha fatto eco la giurisprudenza nazionale, opportunamente richiamata da parte ricorrente, secondo cui in tema di IVA risulta inerente all'esercizio dell'impresa anche l'acquisto di beni e servizi destinati prospetticamente alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie, purché il contribuente, come nel caso che ci occupa, dimostri l'effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, oltretutto, della loro natura e del tempo intercorso tra l'acquisto e l'uso, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell'acquirente (cfr. Cass. 16 luglio 2020 n. 15239).
È onere, tuttavia, del soggetto passivo dimostrare l'effettiva e concreta riferibilità alle operazioni attive degli acquisti di beni e servizi effettuati, tenendo conto, come detto, della natura di detti beni e servizi, nonché del tempo intercorso tra l'acquisto e l'impiego.
Ne discende, è bene rimarcare, che il diritto a detrazione, una volta nato, rimane acquisito anche se, successivamente, l'attività economica prevista non è stata realizzata e, pertanto, non ha dato luogo a operazioni soggette a imposta o il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell'ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà.
In tale solco può richiamarsi quanto affermato nella Circ. MEF 24 dicembre 1997 n. 328 secondo cui il soggetto passivo non deve attendere l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli spetta e in quali termini il diritto alla detrazione, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione.
Fonte: CGT 1° Milano 5 dicembre 2022 n. 3361
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