mercoledì 28/12/2022 • 11:33
Il CNDCEC, con il pronto ordini n. 145 del 27 dicembre 2022, ha fornito chiarimenti sull'incompatibilità dell'iscritto che risulta socio e amministratore di società di capitali all'estero.
redazione Memento
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Con il pronto ordini n. 145 del 27 dicembre 2022, il presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, ha risposto a un quesito formulato lo scorso 11 luglio chiarendo che se l'iscritto risulta essere socio con interesse economico prevalente e, contestualmente, anche amministratore con tutti o ampi poteri gestionali di una società di capitali estera, l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio per conto proprio sussiste a prescindere luogo di esercizio dell'attività ritenuta incompatibile con l'esercizio della professione (cfr art. 4 c. 1 D.Lgs. 139/2005). Ai fini della sussistenza dell'incompatibilità, sono, quindi, incluse tutte le attività imprenditoriali svolte dall'iscritto per proprio conto (in nome proprio o altrui) a prescindere dal luogo del loro effettivo esercizio.
Si ricorda che la norma sull'incompatibilità è volta a preservare l'indipendenza e l'imparzialità nell'esercizio della professione da parte dell'iscritto che, trovandosi ad esercitare contemporaneamente una delle attività incompatibili, potrebbe far prevalere i propri interessi personali e così influenzare il proprio giudizio professionale. Non si tratta, quindi, di applicare ad ordinamenti esteri la norma interna sull'incompatibilità né di estendere a questi gli effetti della norma interna, ma si tratta di applicare norme interne che regolano la professione del commercialista in Italia, limitandola in alcuni specifici casi. A sostegno di questa interpretazione, il codice deontologico prevede che il professionista che eroga prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano deve applicare sia le disposizioni del Codice della professione interno sia le norme deontologiche vigenti nel Paese estero (a prescindere se le norme deontologiche estere impongano qualcosa di ulteriore rispetto a quello italiano).
Il CNDCEC ha chiarito, infine, che in caso di trasferimento di residenza all'estero, l'iscrizione nell'albo può essere mantenuta se nel circondario dell'Ordine il professionista ha o mantiene il proprio domicilio professionale inteso come luogo in cui il professionista esercita in maniera prevalente ed effettiva la propria attività professionale. Nel quesito in argomento l'iscritto ha dichiarato di aver trasferito la propria residenza all'estero in quanto centro principale dei propri interessi economici e professionali e che l'attività residua marginale ancora presente in Italia viene seguita da collaboratori di studio, pertanto può configurarsi la perdita dei requisiti d'iscrizione all'albo.
Fonte: PO CNDCEC 27 dicembre n. 145
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