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lunedì 02/01/2023 • 06:00

Lavoro Dalla Cassazione

Licenziamento per scarso rendimento: illegittimo se non si supera il comporto

Il licenziamento per scarso rendimento, giustificato dalla eccessiva morbilità del dipendente, non è legittimo se il periodo di comporto non è superato e non si dimostra la volontà del lavoratore di sottrarsi al proprio onere di effettuare la prestazione.

di Marco Proietti - Avvocato in Roma

+ -
  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO), determinato dallo scarso rendimento lavorativo, è illegittimo se il datore di lavoro fa riferimento ad un lungo periodo di malattia (c.d. eccessiva morbilità) ma non è stato superato il limite del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo; lo scarso rendimento, infatti, se legato ad una malattia “a singhiozzo” o comunque predeterminata per allungare assenze per ferie, festività o fine settimana, deve essere oggetto di specifica contestazione disciplinare per poter essere posto a fondamento di un licenziamento di tipo soggettivo/giusta causa, legato all'inadempimento contrattuale. Cosa si intende per scarso rendimento Il licenziamento per scarso rendimento rappresenta una fattispecie relativamente nuova nel panorama giuridico italiano, la quale non ha trovato mai una vera e propria consacrazione sul piano legislativo, in quanto la Legge sui licenziamenti individuali semplicemente non ne tiene conto. Il Legislatore di quegli anni, infatti, non si è addentrato nella materia per una certa (e probabilmente giusta per l'epoca) contrarietà a voler ricondurre forme di recesso dal rapporto di lavoro per questioni di rendimento. Il timore, emerso anche nella giurisprudenza dei due decenni successivi, era quello di fornire un riconoscimento giuridico ad un istituto...

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di

Andrea Pagnotta

di

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