lunedì 02/01/2023 • 06:00
Le liti con oggetto il risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel versamento di rimborsi da parte dell’Amministrazione finanziaria rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando l’Amministrazione abbia spontaneamente effettuato il rimborso e la richiesta di maggior danno risulti, quindi, svincolata da una controversia tributaria (Cass. S.U. n. 37445).
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La vicenda oggetto della sentenza
La vicenda attenzionata dalle Sezioni Unite nella sentenza in esame riguardava il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario nell'ambito di una controversia derivante da una domanda di maggior danno, ex art. 1224 c. 2 c.c., azionata da una società in relazione alla ritardata restituzione di un'imposta pagata in eccedenza. Nel caso di specie, l'Amministrazione rimborsava spontaneamente la maggiore IVA detraibile alla società contribuente, ma con ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 38-bis DPR 633/72. Ricevute le somme, la società chiedeva al giudice ordinario il maggior danno subito per il ritardo, non adeguatamente compensato dalla corresponsione degli interessi.
La società proponeva la domanda al giudice ordinario, sennonché la Corte d'appello di Roma (6 maggio 2021 n. 3413), investita della questione, riteneva competente il giudice tributario.
La società impugnava allora tale decisione, rilevando che la richiesta di condanna all'Erario al pagamento del maggior danno subito a causa del ritardo non era, nel caso in esame, accessoria ad una domanda avente ad oggetto tributi, poiché il rapporto tributario si era d...
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