mercoledì 28/12/2022 • 06:00
E' stata pubblicata dall'INPS la Circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 che offre le indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo per i datori di lavoro che siano in possesso della certificazione della parità di genere rilasciate entro il 31 dicembre 2022.
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L'istituto previdenziale con la Circolare n. 137 pubblicata in data 27 dicembre 2022 offre le indicazioni operative per l'esonero dai contributi previdenziali per i datori di lavoro che abbiano entro il 31 dicembre 2022 ricevuto la certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006.
La legge 5 novembre 2021, n. 162 ha previsto l'introduzione nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006) della certificazione della parità di genere.
Ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 1 è infatti previsto: “A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”.
L'articolo 5, comma 1, della legge n. 162/2021, ha invece introdotto, per l'anno 2022, nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in favore delle aziende del settore privato che conseguano la predetta certificazione della parità di genere.
L'Inps, attraverso la circolare in commento, offre le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero, le successive annualità saranno oggetto di apposite indicazioni.
Destinatari
Rientrano tra i datori di lavoro destinatari della misura:
Misura dell'esonero
L'esonero viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.
L'agevolazione è riparametrata su base mensile per i mesi di validità della certificazione di parità, opera sulla contribuzione datoriale sino la soglia massima di esonero della riferita al periodo di paga mensile pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).
Come di consueto non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale del Trentino e al Fondo di Bolzano - Alto Adige, Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali.
Vengono inoltre escluse le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali (Circolare n. 40/2018).
In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato dovrà provvedere a comunicare all'istituto la sospensione dell'agevolazione, l'Inps, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari opportunità, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali effettuerà in ogni caso i controlli sul perdurare dei requisiti.
L'agevolazione è comunque connessa ai limiti delle risorse specificatamente stanziate.
Condizioni di spettanza dell'esonero
L'accesso all'esonero è subordinato alla presenza dei requisiti normalmente previsti per le agevolazioni contributive:
Inoltre, come affermato, è necessario che il datore di lavoro abbia conseguito la certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale del 29 aprile 2022 ed aver presentato veritiero rapporto sulla situazione occupazionale uomo-donna, obbligatorio ogni due anni, per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti
Aiuti di stato e altri incentivi
L'agevolazione non rientra nella disciplina di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato, non è quindi da conteggiare come aiuto di stato.
Ai fini del coordinamento con gli altri incentivi, l'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.
La procedura di richiesta
Ai fini dell'accesso al beneficio il datore di lavoro, o l'intermediario abilitato, dovranno presentare apposita domanda all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” presente sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:
1) i dati identificativi del datore di lavoro;
2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
3) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
6) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis.
In merito ai termini di presentazione della domanda, per l'anno 2022, le domande volte al riconoscimento dell'agevolazione possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023, fermo restando in ogni caso il possesso della certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022.
L'elaborazione delle istanze sarà massiva, ed al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito.
Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse, l'esonero spettante sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda e con riferimento al limite di spesa di 50 milioni di euro annui previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022.
Nel caso di riproporzionamento le domande saranno contrassegnate come “Accolta parziale”, mentre nel caso non sia necessario il riproporzionamento saranno contrassegnate come “Accolta”.
All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente nuovo significato “Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021” che potrà fruire del beneficio per l'intero periodo di validità della certificazione, a partire dal primo mese di validità della stessa.
Esposizione Uniemens
I datori di lavoro autorizzati esporranno a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento sul modulo d'istanza On-Line all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) la quota di esonero spettante, valorizzando all'interno dell'elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L238”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”, e nell'elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo dell'esonero da conguagliare.
Ai fini degli arretrati, dal primo mese di validità della certificazione al mese precedente l'esposizione del corrente, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L239 ”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”, e nell'elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
Per i datori di lavoro senza più posizioni contributive operative o che hanno cessato l'attività, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Esposizione in <ListaPosPA> del flusso Uniemens
I datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che rientrano nel novero di quelli che possono accedere al beneficio in oggetto, dovranno esporre l'importo dell'esonero a partire dal flusso UniEmens “ListaPosPA” di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento, valorizzando, per il periodo di validità della certificazione, l'elemento <AltriImportiAConguaglio> secondo la modalità di seguito illustrata:
Anche in questo caso, per il recupero delle mensilità pregresse, dal primo mese di validità della certificazione al mese precedente l'esposizione del corrente, il flusso UniEmens “ListaPosPA” dovrà essere compilato utilizzando come <TipologiaConguaglio> il Codice: 003 “Arretrato Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”, indicando nell'elemento <ImportoConguaglio> il totale dell'esonero relativo ai periodi pregressi.
Esposizione per datori di lavoro agricoli
Per i datori di lavoro agricoli la procedura automatizzata a livello centrale determina per ciascun mese, compreso nel periodo di validità della certificazione, l'importo dell'esonero spettante nei limiti dell'importo autorizzato riparametrato e applicato su base mensile.
Dalla quarta emissione dell'anno 2022 l'importo dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021, spettante per i flussi mensili inviati nel relativo periodo, sarà indicato nel Prospetto Riepilogativo F24.
Nel prospetto della quarta emissione 2022 sarà indicato anche l'importo dell'esonero spettante per i periodi retributivi del medesimo anno compresi nel periodo di validità della certificazione e indicati nei flussi inviati per la seconda e terza emissione 2022.
Fonte: Circ. INPS 27 dicembre 2022 n. 137
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