mercoledì 28/12/2022 • 06:00
Con una nuova risposta, il Fisco spiega come calcolare il prezzo unitario dei combustibili necessario per la verifica del requisito dell'incremento del costo per kWh dell'energia elettrica prodotta e autoconsumata.
redazione Memento
In sede di risposta a interpello l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del credito d'imposta riconosciuto a favore delle imprese energivore in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022 (art. 4 DL 17/2022). L'agevolazione in parola, come noto, spetta a condizione che i costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019. Nel caso di specie, i dubbi interpretativi dell'istante, una società iscritta per l'anno 2022 all'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, riguardano il calcolo del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica, necessario ai fini della verifica del requisito dell'incremento del costo per kWh dell'energia elettrica prodotta e autoconsumata. I predetti dubbi scaturiscono dalla circostanza che, attraverso la reazione del combustibile utilizzato dalla società, lo zolfo, si originano contestualmente e contemporaneamente acido solforico e calore ''captato sotto forma di vapore, il quale viene poi utilizzato tal quale per altri processi produttivi o immesso in due turbogeneratori dove avviene così la produzione di energia elettrica''. Per il Fisco, la determinazione del prezzo unitario dei combustibili deve avvenire facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata. Ne deriva che la verifica della sussistenza del requisito dell'incremento del costo per kWh dell'energia elettrica prodotta e autoconsumata deve avvenire assumendo: come parametro iniziale (I trimestre 2019), il prezzo unitario del combustibile (i.e. zolfo) effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2019 per la produzione di energia elettrica autoconsumata; come parametro finale (I trimestre 2022) il prezzo unitario del combustibile (i.e. zolfo) effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione di energia elettrica autoconsumata. Nel caso di specie, il contribuente dovrà individuare un criterio che consenta di quantificare correttamente la quota parte dello zolfo che genera il vapore immesso nei turbogeneratori dove avviene la produzione di energia elettrica e, quindi, determinare in modo puntuale la variazione del prezzo unitario - tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2022 - dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la sola produzione di energia elettrica. Fonte: Risp. AE 28 dicembre 2022 n. 597
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