martedì 27/12/2022 • 16:12
Con la risoluzione n. 80 del 27 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per la compilazione del Mod. F24 da parte di società ed enti sportivi per i versamenti tributari sospesi e scaduti il 22 dicembre 2022.
redazione Memento
Il disegno di legge della legge di bilancio 2023, votato con la fiducia della Camera dei deputati il 24 dicembre 2022 e ora all'esame del Senato l'approvazione definitiva, contiene delle disposizioni sulla rimessione in termini dei versamenti di alcuni tributi (art. 1 c. 160 e 161) di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento (DPCM 24 ottobre 2020). I versamenti tributari in questione erano stati sospesi e sono scaduti il 22 dicembre 2022. Con la risoluzione n. 80 del 27 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per la compilazione del Mod. F24 da parte dei suddetti soggetti, prevedendo quanto segue. Entro il nuovo termine del 29 dicembre 2022 devono essere effettuati dai suddetti soggetti i versamenti delle ritenute alla fonte (di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73) che essi operano in qualità di sostituti d'imposta, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale e dell'imposta sul valore aggiunto. Per il versamento tramite Mod. F24 devono essere utilizzati i codici tributo ordinari, indicando i periodi di riferimento originari. In alternativa, il versamento può essere fatto in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data (29 dicembre 2022) e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% delle somme complessivamente dovute, che dovrà essere versata per l'intero importo contestualmente alla prima rata, utilizzando il codice tributo “1668” e indicando come anno di riferimento “2022”. Si ricorda che, con il decreto Aiuti Quater (DL 176/2022) era già stato prorogato dal 16 dicembre al 22 dicembre 2022 il termine per i versamenti sospesi in scadenza fino al 30 novembre. Fonte: Ris. AE 27 dicembre 2022 n. 80/E
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