mercoledì 28/12/2022 • 06:00
Il Governo ha approvato, in via preliminare, il Nuovo Codice Appalti. La ratio di semplificare e velocizzare sembra coniugare esigenze dei cittadini fruitori e di business di appaltatori e concessionari, occorrerà verificare concretamente se la riduzione di presidi non consenta esternalità di più ampie zone grigie.
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Il Consiglio dei Ministri (“CdM”), su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del codice dei contratti pubblici (“Nuovo Codice”), in attuazione dell'articolo 1 della legge 78/2022.
Quadro generale e Principi Cardine
Il Nuovo Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023; dal 1° luglio 2023 è prevista l'abrogazione del codice attuale e l'applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.
Il Nuovo Codice nasce con l'obiettivo di semplificare, velocizzare, sburocratizzare; secondo una stima del Governo, infatti, con la nuova normativa più dell'80% degli appalti oggi in essere avrebbe potuto essere più veloce.
La novella normativa si basa su due macro-principi generali indicati nei primi due articoli: principio del risultato e principio della fiducia.
Principio del Risultato: in sintesi è l'attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'UE. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Principio della Fiducia: l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Suddetto principio favorisce l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle scelte per l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. Affinché suddetta fiducia sia concreta le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti.
L'articolo evidenzierà le principali novità aventi un impatto per le imprese.
Digitalizzazione: di sicura rilevanza per le imprese è tutta la Parte II del Nuovo Codice relativa alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti, ancorata ai principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. È facilmente intuibile la potenziale facilitazione per le imprese laddove si prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non richiedono agli operatori economici dati o informazioni che sono già nella loro disponibilità o che possono essere acquisiti tramite l'accesso a banche dati delle PA.
Revisione Prezzi: è per le imprese di sicuro interesse, accentuato dalla crescente inflazione e dalla instabilità geopolitica e finanziaria internazionale, la previsione che rende obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento. Suddette clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.
Stabilizzazione sotto soglia normativa Covid: una importante semplificazione per le imprese è altresì legata alla stabilizzazione delle soglie inizialmente previste nella normativa emergenziale volta a fronteggiare le conseguenze negative del Covid sull'economia. Nello specifico sono state previste soglie più ampie per affidamenti diretti e procedure negoziate:
Semplificazione PPP: di sicuro interesse per le aziende è la sistematica semplificazione della normativa riguardante il partenariato pubblico privato (“PPP”) al fine di agevolare l'accesso a tale strumento da parte degli investitori istituzionali nonché fornire ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti. Per aumentare l'appeal, e quindi la diffusione, di suddetta cooperazione tra pubblico e privato, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il portale per il monitoraggio dei contratti di PPP della Ragioneria generale dello Stato, pubblica e aggiorna periodicamente le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di PPP più ricorrenti sul mercato.
Introduzione Subappalto “a cascata”: certamente innovativa è l'introduzione del cosiddetto subappalto “a cascata” che potenzialmente, motivo per cui sono varie le voci critiche al riguardo, consentirebbe di subappaltare più volte lo stesso lavoro. Se da una parte la novella amplia il numero di aziende che possono lavorare su uno stesso lavoro, dall'altro sarà importante monitorare che non si creino zone grigie, infortuni, sfruttamento e rischi di infiltrazione criminale. Ad ogni modo sul tema il Nuovo Codice si adegua di fatto alla normativa ed alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso. Giova precisare che le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
Obbligo di appalto a terzi per concessionari scelti senza gara: di fondamentale importanza per le aziende è l'introduzione dell'obbligo per i titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, ad esclusione di quelli dei settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce), già in essere alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza comunitaria, e non affidate conformemente al diritto dell'UE vigente al momento dell'affidamento o della proroga, di affidare mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50% ed il 60% dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario. L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.
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