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mercoledì 28/12/2022 • 06:00

Fisco Manovra 2023

In arrivo lo stralcio automatico dei debiti sino a 1000 euro

I debiti tributari affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015 saranno annullati automaticamente se l’importo complessivo di capitale, interessi e sanzioni non supererà i mille euro. C’è spazio anche per un apposito stralcio automatico delle sanzioni amministrative. 

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Saranno annullati automaticamente i debiti tributari fino a mille euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 sino al 31 dicembre 2015, anche se compresi in precedenti definizioni agevolate, relative a debiti già in carico all'agente della riscossione. Tale sanatoria opera limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni ed interessi di mora, per i carichi affidati da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Ma tali enti potranno anche decidere di non applicare completamente l'annullamento automatico.  Infine, è prevista una specifica disciplina per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi inerenti ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. 

Annullamento automatico dei carichi sino a 1000 euro 

Il c. 222 dell'art. 1, modificato dalla Camera, prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, fino a € 1000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi in definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione introdotte anteriormente, quali: 

  • rottamazione ter (art. 3 DL 119/2018); 
  • saldo e stralcio (art. 1 c. da 184 a 198 L. 145/2018); 
  • riapertura dei termini per aderire alla rottamazione ter ed al saldo e stralcio dei contribuenti in difficoltà economica (art. 16-bis DL 34/2019). 

È bene ricordare come le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento resteranno definitivamente acquisite.  

Quanto poi alla riscossione di tali debiti, essa rimarrà sospesa dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio e sino alla data dell'annullamento stesso. 

Cosa sarà escluso dall'annullamento? 

Non tutti i debiti tributari saranno oggetto di annullamento automatico. Infatti, il c. 226 dispone l'esclusione dalla sanatoria: 

  • le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali; 
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; 
  • multe, ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
  • risorse tradizionali UE, quali i dazi e i diritti doganali nonché i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero; 
  • l'IVA all'importazione. 

Annullamento automatico delle sole sanzioni e interessi di mora: in quali casi? 

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (compresi quindi anche gli enti territoriali e quelli di previdenza privati), l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Sarà infatti escluso dalla sanatoria il capitale ed il quantum maturato a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento che rimarranno integralmente dovuti. 

 

 

Quali novità introdotte in fase di conversione? 

Durante l'esame alla Camera, sono stati introdotti tre nuovi commi all'interno dell'art. 1 Legge di Bilancio. 

Il c. 228 prevede una disciplina specifica per l'annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del codice della strada (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali). Saranno però annullati i soli intessi con esclusione delle sanzioni e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento che resteranno integralmente dovute. 

Con altra novità (c. 229) è consentito invece agli altri enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di non applicare le disposizioni speciali inerenti l'annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative (c. 189 e 189-bis).  Infine, si segnala che dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio e sino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti (c. 189 e 189-bis) e non si applicheranno gli interessi di mora (c. 230).  

Sintonie con il precedente annullamento automatico? 

Di recente era stata introdotta una modalità di annullamento automatico dei debiti di importo residuo sino a € 5.000, risultanti dai singoli carichi affidati dall'agente della riscossione, nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 sino al 31 dicembre 2010 (art. 4 c. 4-11 DL 41/2021).  Tale agevolazione, rispetto all'odierna, riguardava carichi fiscali di importo maggiore (oggi sino a euro mille, mentre in passato era cinquemila) però circoscritti ad una fase temporale ridotta (dal 1.1.2000, sino al 31.12.2010) rispetto a quella in fase di debutto (dal 1.1.2000 al 31.12.2015).  Inoltre, la precedente misura operava in favore sia delle persone fisiche e non, che avevano percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a € 30.000. 

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