martedì 27/12/2022 • 11:36
Il CNDCEC, con il pronto ordini n. 200 del 22 dicembre 2022, ha chiarito l'Ordine non può far cancellare da un iscritto nei confronti del quale è in corso un provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale per l'inadempimento della comunicazione della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti.
redazione Memento
Con il pronto ordini n. 200 del 22 dicembre 2022, il presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, ha risposto a un quesito posto lo scorso 7 dicembre chiarendo che l'Ordine non può accogliere la richiesta di cancellazione da parte di un iscritto nei confronti del quale sia in corso un provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale. È, infatti, vietato il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione (art. 38 c. 3 D.Lgs. 139/2005). Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l'iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo.
L'illecito rappresentato nel quesito in argomento era l'inadempimento da parte dell'iscritto in merito alla comunicazione all'Ordine avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, a cui ha fatto seguito l'emissione del provvedimento di sospensione. Si precisa, al riguardo che, l'art. 22 c. 3 e 4 del Codice delle Sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2017, rubricato “Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria”, stabilisce che la violazione di alcuni doveri del Codice deontologico (leale collaborazione e tempestiva segnalazione di cause ostative alla permanenza nell'albo) comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi.
Nel quesito, si faceva riferimento a una sospensione dall'esercizio professionale potenzialmente senza limiti di durata. Rispetto a questo punto, il CNDCEC ricorda che la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale può essere disposta per un periodo di tempo non superiore ai due anni (art. 52 c. 1 lett. b D.Lgs. 139/2005). Detta sanzione, pertanto, non può essere inflitta sine die, ma deve necessariamente recare una durata temporale, che non sia superiore a quella massima prevista dall'Ordinamento professionale.
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