venerdì 30/12/2022 • 06:00
Nelle locazioni brevi non è contrario al diritto unionale l’invio all’Erario dei dati dei contratti né l’applicazione e il versamento della ritenuta. Lo è invece imporre agli intermediari, non stabiliti in Italia e privi di stabile organizzazione, di nominare un rappresentante fiscale (C.Giust. UE C-83/21).
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Secondo la C.Giust. UE 22 dicembre 2022 C-83/21 il diritto unionale non osta alla normativa fiscale in tema di locazioni immobiliari brevi, concernenti immobili situati nel territorio dello Stato membro, che prevede di raccogliere e comunicare all'Erario i dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito della loro intermediazione e di prelevare una ritenuta alla fonte sull'imposta dovuta dai conduttori ai locatori nonchè di versarla all'Erario.
Viceversa, osta al diritto unionale (art. 56 TFUE) una norma che imponga agli intermediari non stabiliti e privi di stabile organizzazione di nominare un rappresentante legale, in quanto restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi.
La domanda, presentata nella controversia fra la società Airbnb e l'Entrate italiana, è relativa alla legittimità del regime fiscale dei servizi di intermediazione immobiliare riguardanti locazioni di durata non superiore ai 30 giorni. Il caso origina dal rinvio alla Corte di Giustizia UE da parte del Consiglio di Stato a seguito del ricorso presentato dalla Airbnb, la quale gestisce l'omonimo portale di intermediazione immobiliare su internet, consentendo di mettere in contatto i
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