Tramite risposta ad una consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, da applicare ai corrispettivi percepiti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche di calcio per lo svolgimento dell'attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino all'età di 12 anni mediante le Scuole Calcio.
Al riguardo l'ordinamento tributario prevede che, ai fini della determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali, non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione (art. 143 TUIR). Ai fini della decommercializzazione, è previsto, tra le altre condizioni da rispettare, che l'ente svolga l'attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali senza una "specifica organizzazione". Secondo le Entrate, in linea generale, si può ritenere tale l'attività effettuata senza una organizzazione di mezzi e risorse specificatamente dedicata all'ottenimento del risultato economico. La sussistenza di tale presupposto va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando gli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica. Al riguardo, nel parere reso dal Fisco, viene considerato indice significativo in ordine alla sussistenza del requisito della "specifica organizzazione" la circostanza che l'attività di formazione sportiva venga svolta dalle "scuole calcio" mediante la disponibilità e l'utilizzo di mezzi (es impianti sportivi) e risorse (es. l'impiego di specifici addetti quali insegnanti, preparatore atletico, etc.).
Al contempo, la normativa tributaria stabilisce la non imponibilità ai fini IRES di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti (art. 148, c.3, TUIR):
deve trattarsi degli organismi associativi tassativamente indicati dalla norma, tra cui le Associazioni Sportive Dilettantistiche;
l'attività deve essere effettuata "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" dell'ente;
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Sul fronte dell'IVA, in base all'art. 4, c.4, DPR 633/72, l'attività posta in essere dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche nei confronti degli associati ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta. Tale disposizione è in vigore fino al 31 dicembre 2023. L'attività di formazione sportiva risulta, invece, rilevante ai fini dell'IVA, con applicazione dell'aliquota ordinaria, qualora venga effettuata nei confronti di soggetti che non hanno né la qualifica di associati né risultano "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", anche se frequentatori e/o praticanti.
Ai fini dell'applicazione della agevolazione concernente la decommercializzazione, sia ai fini IRES sia fini IVA, è, infine, necessario che gli enti interessati conformino i loro statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, alle clausole prescritte dall'art. 148, c.8, TUIR, dirette garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo (cfr. Circ. AE 1° agosto 2018 n. 18/E).
Sul fronte operativo, in capo agli enti che intendono avvalersi delle agevolazioni in commento grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle notizie rilevanti agli effetti fiscali, mediante l'apposito Modello EAS.
Fonte: Risp. AE 23 dicembre 2022 n. 7