venerdì 23/12/2022 • 14:52
Entro il 27 dicembre 2022 i soggetti passivi che vi sono tenuti dovranno procedere al versamento dell'acconto IVA per il 2022.
redazione Memento
Entro il prossimo 27 dicembre 2022, i soggetti tenuti ad effettuare i versamenti devono provvedere al versamento di un acconto IVA relativo all'ultima liquidazione dell'anno (art. 15 c. 1 DL 155/93). Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, senza possibilità di rateazione, tramite Mod. F24 in modalità esclusivamente telematica, utilizzando i seguenti codici tributo: - per i soggetti mensili, 6013; - per i soggetti trimestrali, 6035. Si ricorda che l'acconto IVA può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo: dati storici: l'acconto è determinato in misura pari all'88% del versamento dovuto per il mese di dicembre (soggetti mensili) o per il quarto trimestre (trimestrali) dell'anno precedente, quale risultava dalla relativa liquidazione, ossia al lordo dell'eventuale acconto. Per i trimestrali su opzione la base di commisurazione dell'acconto è il versamento dovuto quale risulta dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al lordo dell'eventuale acconto, ma al netto della maggiorazione dell'1%; dati previsionali: se il contribuente stima che l'importo da versare per la liquidazione di dicembre/del quarto trimestre/da dichiarazione è inferiore rispetto a quanto versato relativamente al mese di dicembre/al quarto trimestre/alla dichiarazione dell'anno precedente, può versare l'88% di questo minor valore; dati effettivi: l'acconto è calcolato sulla base delle operazioni realmente effettuate alla data del 20 dicembre. Per i soggetti che applicano il regime IVA per cassa, si tratta di assumere le operazioni effettuate (anche se non ancora annotate sul registro) dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali) per le quali, entro il 20 dicembre si sia verificata l'esigibilità e, quindi, sia stato incassato il corrispettivo o parte di esso, nonché le fatture annotate sul registro acquisti dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali) che sono state pagate entro il 20 dicembre. In ogni caso, l'acconto IVA non va versato se l'importo calcolato è inferiore a € 103,29.
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