martedì 27/12/2022 • 06:00
Il 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del Decreto attuativo della Dir. UE 2019/1937 in materia di tutela dei whistleblower. Il testo, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, disciplina l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo dell’istituto, garantendo una più efficace razionalizzazione della disciplina in materia di segnalazioni.
Ascolta la news 5:03
La tutela del whistleblower
Il 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo per il recepimento della Dir. UE 1937/2019 in materia di whistleblowing, cioè nello specifico lo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Finalità primaria della Direttiva è rappresentata dalla tutela dei whistleblower all'interno dell'Unione, tramite norme minime di protezione, così da uniformare e mettere in armonia con lo scenario dell'UE le normative nazionali. La normativa europea intende assegnare infatti allo strumento del whistleblowing la funzione di rafforzare i principi di trasparenza, responsabilità e di prevenzione della commissione di condotte delittuose. Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Giuseppe Busia, ha commentato la citata approvazione dichiarando come la tutela del whistleblower rappresenti un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, estensione del diritto di libertà di espressione. Ha inoltre ribadito l'importanza di preservare i whistleblower da comportamenti ritorsivi, affinché i soggetti che responsabilmente denuncino irregolarità possano trovare una tutela normativa senza temere ritorsioni da parte dei propri superiori. Il Governo, in tal modo, ha rafforzato i poteri dell'Autorità, ampliando il campo di applicazione, come richiesto dall'Unione Europea. Infatti, sin dal primo articolo, che definisce l'ambito di applicazione “oggettivo” del Decreto in esame, si evince come il focus del legislatore sia “[…] la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”. In merito poi all'ambito “soggettivo” di applicazione, l'art. 3 indistintamente prevede in capo a tutti i soggetti, del settore pubblico e di quello privato, che le disposizioni del Decreto in esame si applichino alle persone che effettuano segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni su violazioni.
Il Legislatore prosegue dedicando un Capo (il II°) del Decreto alla disciplina specifica delle “Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche”. In particolare, viene previsto che oggetto della segnalazione del whistleblowing sia la violazione del diritto dell'Unione con lo scopo di tutelare l'interesse pubblico. In relazione poi alle “modalità” di segnalazione previste dalla Direttiva, possono effettuarsi sostanzialmente tramite tre diversi canali: interni, esterni e pubblici. In relazione alle segnalazioni interne (artt. 4 e 5), il Decreto prevede che, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, deve essere attivato un proprio canale di segnalazione che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza di:
La gestione di tale canale deve essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, cioè a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Per quanto riguarda, poi, il canale di segnalazione esterna (artt. 6 e 7), Il Legislatore prevede che sussista almeno una delle seguenti condizioni, affinché la persona segnalante possa effettuare una segnalazione:
La sussistenza di tali condizioni deve ricorrere al momento della presentazione della segnalazione. La Direttiva prevede, inoltre, che possa beneficiare delle tutele anche chi effettua la segnalazione mediante la divulgazione pubblica (art. 15), a condizione che:
Importante, infine, chiarire che la Direttiva ha contemplato una tutela anche nell'ipotesi di segnalazioni o divulgazioni infondate, qualora il segnalante abbia avuto concrete e ragionevoli motivazioni tali da ritenere che le violazioni fossero reali. Nel caso di segnalazioni consapevolmente false, invece, la Direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni adeguate, oltre al risarcimento del danno. A completezza, va detto che la tutela dei whistleblowers in Italia, mentre nel settore pubblico è in linea con la normativa europea, nel settore privato è più limitata rivolgendosi, di fatto, solo a quei lavoratori, collaboratori, subordinati in genere, di quegli enti che si siano dotati di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa. Il legislatore ha previsto che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, l'ANAC, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dovrà adottare delle linee guida (art. 10) che vadano a disciplinare l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovano il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
L'ANAC inoltre dovrà riesaminare, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni, adeguandole, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione Europea. Con riferimento alla riservatezza del segnalante, il legislatore ha previsto una serie di obblighi all'art. 12 dello schema in esame:
Il Decreto, inoltre, fornisce specifiche disposizioni in merito al trattamento dei dati personali. Innanzitutto, l'art. 13 chiarisce che “Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del Reg. UE 2016/679”.
Prosegue la norma precisando, tra le altre previsioni, che:
Con riferimento agli obblighi di conservazione, l'art. 14 individua il termine massimo di conservazione delle segnalazioni nel “[…] tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura […]”. Specifiche disposizioni in ordine alla conservazione sono, infine, previste nel caso in cui la segnalazione:
Il cuore della norma, vale a dire la tutela del segnalante, viene disciplinata nel Capo III (artt. 16 - 19) rubricato "Misure di protezione".
L'art. 16 disciplina l'applicabilità delle misure di protezione, indipendentemente dai motivi che hanno indotto la persona a segnalare, estendendone la portata:
L'art. 17 disciplina il divieto di ritorsione prevedendo che:
Infine, in merito alle misure di sostegno (art. 18) e alla protezione dalle ritorsioni (art. 19), il legislatore ha previsto:
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.