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martedì 27/12/2022 • 06:00

Finanziamenti Contributi a fondo perduto alle imprese

Criteri di accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale

Al fine di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, il Decreto 21 ottobre 2022 del MISE definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso al “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022, il Decreto 21 ottobre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico (adesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT), recante “Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale”. Detto Decreto, è stato emanato con l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 478-479, L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), le quali hanno istituito il citato Fondo, con una dotazione di € 150 milioni a decorrere dal 2022, di cui una quota, pari al 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo, è riservata alle imprese energivore.

Per gli adempimenti relativi agli interventi, il Ministero si avvale di Invitalia.

I beneficiari

Possono beneficiare degli interventi del Fondo in questione le imprese di qualsiasi dimensione ed operanti sull'intero territorio nazionale che, alla data di presentazione della domanda d'accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:

  1. essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese. Per quelle non residenti nel territorio italiano, è necessario dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall'omologo Registro delle Imprese;
  2. operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero, di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  3. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  4. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall'art. 1, par. 4 lett. c), Reg. UE 651/2014 (c.d. Regolamento GBER);
  5. non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
  6. aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MIMIT;
  7. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

Sono, in ogni caso, escluse dall'intervento del Fondo le imprese che risultino destinatarie di sanzioni interdittive o i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

Programmi d'investimento ambientali e spese ammissibili

Sono ammissibili all'intervento del Fondo i programmi d'investimento (eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale) che perseguono una o più delle seguenti finalità:

  1. conseguimento, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto d'intervento, di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa;
  2. uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate, nell'unità produttiva oggetto dell'intervento;
  3. cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica, ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.

Ai fini dell'accesso al Fondo, i suddetti programmi d'investimento devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati.

Sono, inoltre, ammissibili (fatto salvo quanto riportato all'art. 7, c. 2, del Decreto in esame) le spese riferite all'acquisto ed alla costruzione d'immobilizzazioni (come definite dagli artt. 2423 e s. c.c.).

Dette spese riguardano:

  1. suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell'investimento complessivamente ammissibile;
  2. opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell'investimento complessivamente ammissibile;
  3. impianti ed attrezzature, nuovi di fabbrica, necessari a perseguire gli obiettivi ambientali;
  4. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Non sono, invece, ammissibili i costi relativi a commesse interne, mentre le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER.

Agevolazioni concedibili e procedura d'accesso

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e, in particolare, secondo quanto specificato all'art. 8, c. 1 lett. a), b) e c) del Decreto in esame. Esse sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

I termini per la presentazione delle domande di agevolazione, invece, saranno definiti dal MIMIT con un successivo provvedimento che, inoltre, fornirà le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento, l'eventuale misura dell'efficientamento da perseguire a seguito della realizzazione degli investimenti, nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

Erogazione delle agevolazioni

Le erogazioni delle agevolazioni possono avvenire, su richiesta del soggetto beneficiario da trasmettere ad Invitalia, in non più di quattro soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto, d'importo non inferiore al 20% dei costi ammessi.

Viene, altresì, stabilito che dette erogazioni, effettuabili nel corso della realizzazione dell'investimento, non possano in ogni caso eccedere l'80% delle agevolazioni complessivamente concesse.

L'erogazione dell'ultimo SAL, non inferiore al 20%, è effettuata, invece, a seguito di un accertamento presso l'unità produttiva oggetto dell'investimento, finalizzato a verificare la realizzazione dello stesso, nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti con modalità che saranno definite con un successivo provvedimento del MIMIT.

Fonte: DM 21 ottobre 2022 (GU 21 dicembre 2022 n. 297)

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