venerdì 23/12/2022 • 09:57
Approvato un decreto legge che, tra le altre misure, proroga per tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai professionisti e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative, per la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari.
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Di cosa si tratta
Il decreto “Semplificazioni” (art. 44, D.L. n. 73/2022), in vigore dal 22 giugno 2022, ha introdotto una procedura semplificata per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario, relativamente ai flussi 2021 e 2022, mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui all'art. 1 Legge 12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Ai predetti soggetti è affidata in via esclusiva la verifica dei presupposti richiesti dal D.Lgs. 286/1998 e dal D.P.R. 394/1999, ossia la verifica dei requisiti sull'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate ai fini dell'assunzione di un lavoratore straniero nell'ambito dei decreti flussi.
I professionisti coinvolti sono i Consulenti del lavoro, gli Avvocati e i dottori Commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicare agli Ispettorati del lavoro di svolgere adempimenti in materia di lavoro.
Con nota n. 3820/2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha specificato che le verifiche di congruità non spettano più all'INL, ma ai predetti professionisti e alle organizzazioni datoriali.
In merito all'asseverazione, l'Ispettorato ha fornito ulteriori indicazioni con la circolare n. 3/2022, allegando il modello di asseverazione.
Il c.d. decreto Milleproroghe proroga fino al 31 dicembre 2023 la competenza per la verifica attribuita in via esclusiva ai predetti professionisti.
La verifica di congruità e i requisiti richiesti
Le verifiche di congruità tengono conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall'impresa.
In dettaglio, l'INL ha specificato i seguenti criteri da osservare per la verifica:
I requisiti riferiti alla capacità patrimoniale e all'equilibrio economico-finanziario richiedono il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a € 30.000 annui, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio di esercizio. In ogni caso, la congruità della capacità economica dovrà tenere conto del numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle apposite tabelle del costo medio orario del lavoro.
La documentazione richiesta
I predetti requisiti costituiscono il patrimonio informativo minimo sul quale effettuare le valutazioni richieste. Per una maggior consapevolezza di giudizio, il professionista e l'organizzazione datoriale devono inoltre acquisire:
Al termine delle verifiche, in caso di esito positivo, è rilasciata un'apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Particolare attenzione va posta alla responsabilità anche penale del dichiarante, tenuto a dare evidenza di tutta la documentazione verificata ed a fornire una dettagliata argomentazione. Il professionista e l'organizzazione che rilasciano l'asseverazione sono tenuti a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni per gli eventuali accertamenti che saranno eseguiti dell'Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
L'asseverazione non è richiesta in riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto, con il Ministero del Lavoro, un apposito protocollo di intesa. Per le domande già proposte per l'annualità 2021 l'asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
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