sabato 24/12/2022 • 06:00
La Legge di conversione del Decreto Aiuti-quater porta con sé una rilevante novità in materia di tax credit energia e gas relativo al terzo e quarto trimestre 2022: il termine ultimo del 30 giugno 2023 fissato per il loro utilizzo è stato prorogato al 30 settembre 2023. Analogamente il tax credit carburanti in agricoltura è utilizzabile fino al 30 giugno 2023.
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Premessa
Vengono concessi 3 mesi in più per l'utilizzo dei crediti per energia e gas relativi al terzo e al quarto trimestre del 2022: il differimento determina che le imprese potranno fruire dei predetti crediti fino al 30 settembre 2023. Ulteriormente, viene concesso più tempo per compensare il tax credit per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca riconosciuto per il quarto trimestre 2022. Il tutto nella Legge di conversione del Decreto Aiuti- quater (DL 176/2022) in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tax credit energia e gas
Il DL 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) all'art. 6 prevede:
Il DL 144/2022 (art. 1 Decreto Aiuti-ter) e il DL 176/2022 (art. 1 Decreto Aiuti-quater) prevedono:
L'intervento della Legge di conversione del DL Aiuti-quater sposta il termine al 30 settembre 2023 (da precedente 30 giugno 2023) l'utilizzo dei predetti crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022: per i crediti energia e gas del primo e del secondo trimestre 2022 il termine ultimo per il loro utilizzo rimane il 31 dicembre 2022. I crediti in commento sono utilizzabili in compensazione orizzontale, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate: in alternativa, i crediti possono essere ceduti per l'intero importo e senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se a favore di “soggetti qualificati”, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione. In questo ultimo caso, le imprese cedenti devono richiedere l'apposizione del visto di conformità dei dati sulla sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione e il credito d'imposta ceduto va utilizzato dal cessionario con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per l'impresa cedente. Nelle ipotesi di cessione del credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione di cessione per ciascun tax credit e per l'intero ammontare del credito: successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate.
Tax credit carburanti in agricoltura e pesca
Il DL 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) concede un tax credit alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice Ateco 1.61 pari al 20% dei costi sostenuti nel quarto trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio o benzina impiegati:
La modifica apportata dalla Legge di conversione in commento concede più tempo anche per compensare il credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca riconosciuto per il quarto trimestre 2022 previsto dal Decreto Aiuti-ter (art. 2 DL 144/2022): in particolare, il termine ultimo previsto fissato al 31 marzo 2023 viene differito al 30 giugno 2023.
Analogamente, viene differito dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 il termine ultimo per trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
Si rammenta che il disegno della Legge di Bilancio 2023 estende l'utilizzo del bonus carburanti per il terzo trimestre al 31 marzo 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022). Allo stesso modo previsto per i tax credit energia e gas, il credito d'imposta carburanti in può essere:
Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del bonus. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate. A seguito dell'invio della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni, a causa del mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle specifiche tecniche. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione stessa, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. In particolare, possono utilizzare il credito acquisito in compensazione tramite modello F24 oppure possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l'intero importo, a favore dei “soggetti qualificati”.
Caratteristiche comuni dei tax credit
I crediti d'imposta:
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Claudia Iozzo
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