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sabato 24/12/2022 • 06:00

Fisco Decreto Aiuti quater

Tax credit energia e gas del II semestre 2022 fruibili fino a settembre 2023

La Legge di conversione del Decreto Aiuti-quater porta con sé una rilevante novità in materia di tax credit energia e gas relativo al terzo e quarto trimestre 2022: il termine ultimo del 30 giugno 2023 fissato per il loro utilizzo è stato prorogato al 30 settembre 2023. Analogamente il tax credit carburanti in agricoltura è utilizzabile fino al 30 giugno 2023. 

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Premessa 

Vengono concessi 3 mesi in più per l'utilizzo dei crediti per energia e gas relativi al terzo e al quarto trimestre del 2022: il differimento determina che le imprese potranno fruire dei predetti crediti fino al 30 settembre 2023.  Ulteriormente, viene concesso più tempo per compensare il tax credit per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca riconosciuto per il quarto trimestre 2022.  Il tutto nella Legge di conversione del Decreto Aiuti- quater (DL 176/2022) in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

   

Tax credit energia e gas 

Il DL 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) all'art. 6 prevede: 

  • un credito d'imposta per le imprese energivore, pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022; 
  • un credito d'imposta per le imprese gasivore, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici; 
  • un credito d'imposta per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022; 
  • un credito d'imposta per le imprese non gasivore, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. 

Il DL 144/2022 (art. 1 Decreto Aiuti-ter) e il DL 176/2022 (art. 1 Decreto Aiuti-quater) prevedono: 

  • un credito d'imposta per le imprese energivore, pari al 40% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 c. 1 DL n. 144/2022) e nel mese di dicembre 2022; 
  • un credito d'imposta per le imprese gasivore, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici e nel mese di dicembre 2022; 
  • un credito d'imposta per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022 e nel mese di dicembre 2022; 
  • un credito d'imposta per le imprese non gasivore, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas di gas naturale, nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici e nel mese di dicembre 2022. 

L'intervento della Legge di conversione del DL Aiuti-quater sposta il termine al 30 settembre 2023 (da precedente 30 giugno 2023) l'utilizzo dei predetti crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022: per i crediti energia e gas del primo e del secondo trimestre 2022 il termine ultimo per il loro utilizzo rimane il 31 dicembre 2022.  I crediti in commento sono utilizzabili in compensazione orizzontale, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate: in alternativa, i crediti possono essere ceduti per l'intero importo e senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se a favore di “soggetti qualificati”, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione.  In questo ultimo caso, le imprese cedenti devono richiedere l'apposizione del visto di conformità dei dati sulla sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione e il credito d'imposta ceduto va utilizzato dal cessionario con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per l'impresa cedente.  Nelle ipotesi di cessione del credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione di cessione per ciascun tax credit e per l'intero ammontare del credito: successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate. 

 

Tax credit carburanti in agricoltura e pesca 

Il DL 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) concede un tax credit alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice Ateco 1.61 pari al 20% dei costi sostenuti nel quarto trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio o benzina impiegati: 

  • per la trazione di mezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività; 
  • per il riscaldamento di serre e fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali (solo per le imprese agricole e della pesca). 

La modifica apportata dalla Legge di conversione in commento concede più tempo anche per compensare il credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca riconosciuto per il quarto trimestre 2022 previsto dal Decreto Aiuti-ter (art. 2 DL 144/2022): in particolare, il termine ultimo previsto fissato al 31 marzo 2023 viene differito al 30 giugno 2023.

Analogamente, viene differito dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 il termine ultimo per trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Si rammenta che il disegno della Legge di Bilancio 2023 estende l'utilizzo del bonus carburanti per il terzo trimestre al 31 marzo 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022).  Allo stesso modo previsto per i tax credit energia e gas, il credito d'imposta carburanti in può essere: 

  • utilizzato in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; 
  • ceduto per l'intero importo e senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se a favore di “soggetti qualificati”, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione. In tal caso è necessario l'apposizione del visto di conformità dei dati sulla sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione. Il credito d'imposta ceduto dovrà essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per l'impresa cedente. 

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del bonus. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate.  A seguito dell'invio della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni, a causa del mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle specifiche tecniche. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.  La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione stessa, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.  I cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. In particolare, possono utilizzare il credito acquisito in compensazione tramite modello F24 oppure possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l'intero importo, a favore dei “soggetti qualificati”. 

 

Caratteristiche comuni dei tax credit 

I crediti d'imposta: 

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione; 
  • non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; 
  • non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR; 
  • sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo oppure imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis c. 4 DL 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; 
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 

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