venerdì 23/12/2022 • 04:01
Con il Messaggio 4616 del 22 dicembre 2022 l’Inps fornisce le attese istruzioni per rettificare la contribuzione dei Benefit alla luce dell’ampliamento della soglia di esclusione ad opera del Decreto Aiuti Quater.
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L’Inps interviene sull’argomento benefit aziendali con il messaggio n.4616 del 22 dicembre 2022 per rettificare l’imponibilità dei benefit già erogati in base alle pregresse limitazioni all’esenzione fiscale.
Anche l’Istituto previdenziale nomina il “welfare” nel titolo, come già fatto dall’Agenzia delle Entrate, seppure vada a trattare le erogazioni di benefit ai sensi del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir.
Partendo dall’armonizzazione delle basi imponibili, ai sensi decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, novellando l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l’Inps ripercorre le ultime vicissitudini in tema di fringe benefit, con in prima battuta l’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 che ha portato la limitazione del comma 3, articolo 51 del Tuir a 600 euro, inserendo anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”
Successivamente l’intervento del decreto Aiuti-Quater ha elevato la soglia di esenzione fino a 3.000 euro, per il solo anno 2022; ta
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