giovedì 22/12/2022 • 18:41
L’INPS ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023 (Circ. INPS 22 dicembre 2022 n. 135).
redazione Memento
L'INPS comunica di aver concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023. Indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2022 Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2022 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi 1° gennaio 2022 525,38 € 299,49 € IMPORTI ANNUI 6.829,94 € 3.893,37 € Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023 Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo. Pensioni e assegni sociali Al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro). Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore al predetto limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile. Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2022 e provvisorio per il 2023 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale. Si riportano di seguito i valori, definitivo per il 2022 e provvisorio per il 2023, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali. Pensione sociale Assegno sociale Decorrenza Importi mensile annuo mensile annuo 1° gennaio 2022 386,54 € 5.025,02 € 469,03 € 6.097,39 € 1° gennaio 2023 414,76 € 5.391,88 € 503,27 € 6.542,51 € Limiti reddituali massimi * personale coniugale personale coniugale 1° gennaio 2022 5.025,02 € 17.313,33 € 6.097,39 € 12.194,78 € 1° gennaio 2023 5.391,88 € 18.577,24 € 6.542,51 € 13.085,02 € Mutilati, invalidi, ciechi, sordomuti La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2022 e previsionale per l’anno 2023, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati del 5,1%. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale. Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile. dal limite di reddito annuo personale importo mensile Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti Invalidi parziali, minori Invalidi, sordomuti Ciechi parziali Ciechi assoluti 1.1.2022 17.050,42 € 5.025,02 € 292,55 € 215,35 € 316,38 € 1.1.2023 17.920,00 € 5.391,88 € 313,91 € 217,64 € 339,48 € Ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2021 - luglio 2022 e il periodo precedente agosto 2020 – luglio 2021 è risultata del + 1,31%. FONTE: Circ. INPS 22 dicembre 2022 n. 135
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