martedì 27/12/2022 • 06:00
La Cassazione, con la sentenza n. 35644 del 5 dicembre 2022, ha affermato che, in assenza di specifici canali, è legittimo l'utilizzo della mail aziendale per l'invio di comunicazioni di natura sindacale, purché non venga recato pregiudizio all'attività aziendale.
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Nel caso di specie, la Corte d'appello territorialmente competente rigettava il ricorso presentato da una società avverso la decisione di primo grado che aveva respinto la sua domanda. Domanda questa, volta ad ottenere la conferma della sanzione disciplinare della multa inflitta ad un rappresentante sindacale dei lavoratori per aver inviato ai colleghi, dalla sua mail aziendale, comunicazioni di natura sindacale. La Corte territoriale riteneva applicabile al caso de quo l'art. 26, comma 1, della Legge n. 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori) ai sensi del quale “i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale”. Ad avviso della Corte distrettuale, il diritto di proselitismo è espressione del più ampio diritto di manifestazione del pensiero. Pertanto, l'eccezione della società per cui la posta elettronica aziendale doveva essere utilizzata solo per comunicazioni di contenuto aziendale non poteva considerarsi conforme al sopra citato articolo. Oltretutto, nell'inviare via mail comunicazioni sindacali, il rappresentante sindacale non aveva arrecato pregiudizio all'attività aziendale. La società soccombente decideva comunque di impugnare in cassazione la decisione di merito, affidandosi a 3 motivi. La soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione, nel richiamare principi già espressi in precedenti pronunce e condividendo la decisione di merito, ha osservato che la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale all'interno dei luoghi di lavoro (c.d. volantinaggio), in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, incontra i limiti di cui all'art. 26 dello Statuto dei Lavoratori. Pertanto, tale attività può essere effettuata, purché non rechi pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale. Ciò detto, sempre secondo la Corte, l'art. 25 dello Statuto dei Lavoratori, nel disporre che le “rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro”, ha individuato, “in linea con le condizioni comunicative dell'epoca”, una delle forme attraverso cui garantire lo svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro. A tal proposito, a parere della Corte di Cassazione, non può considerarsi antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, senza manomettere il materiale affisso sulle bacheche già esistenti, si limiti a spostarle in luoghi ugualmente idonei. Né può ritenersi acquisito da parte delle RSU il diritto di affissione in un determinato luogo quand'anche l'originaria collocazione sia stata preventivamente concordata. E, in questo contesto, l'evolversi delle tecnologie può essere considerato un aggiornamento necessario delle modalità di trasmissione delle notizie (c.d. volantinaggio elettronico). La previsione di un canale dedicato alle sole informazioni di natura sindacale, messo a disposizione dal datore di lavoro, con soluzione tecniche a suo carico, darebbe attuazione all'obbligo su di esso gravante di predisporre appositi spazi. Sarebbe adeguato soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni per evitare “l'eccessivo affollamento della casella di posta aziendale, ove questo determini un pregiudizio all'ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo”. Tuttavia, non è richiesta l'apertura di una casella di posta elettronica dedicata solo a comunicazioni di questa natura. Pertanto, avviso della Corte di Cassazione, la Corte d'appello “ha espresso una valutazione di merito delle condizioni e dei fatti di causa (turni su un arco temporale di 24 ore, assenza di prova circa un pregiudizio per l'attività aziendale) del tutto coerente con le disposizioni richiamate, correttamente considerando legittimo, in assenza di canali dedicati alle sole comunicazioni sindacali, l'utilizzo della posta aziendale anche per comunicazioni sindacali che non creino pregiudizio all'azienda, in tal modo escludendone il divieto assoluto invocato dalla società” In considerazione di tutto quanto sopra esposto, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società. Fonte: Cass. 5 dicembre 2022 n. 35644 ...
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