venerdì 23/12/2022 • 06:00
Con il nuovo Decreto Milleproroghe, viene esteso anche al 2023 l'esonero dall'obbligo di trasmissione delle fatture elettroniche per il comparto sanitario e differito al 30 giugno 2023 il termine di presentazione della Dichiarazione IMU 2022.
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Il nuovo Decreto Milleproroghe introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
I principali interventi attuati dal summenzionato decreto riguardano:
Regime di esonero dalle FTE per gli operatori sanitari
Per tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, l'art. 10-bis del DL 119/2018 ha disposto il divieto di emettere le fatture in formato elettronico, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale divieto, si applica anche a coloro che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis, c. 2., DL 135/2018).
Il regime di esonero, inizialmente introdotto per il periodo d'imposta 2019 dalla L. 136/2018, è stato più volte prorogato e, da ultimo, fino al 2022, dall'art. 5 del DL 146/2021. A determinare l'introduzione di tale divieto, sono i Provvedimenti del 15 novembre e del 20 dicembre 2018 del Garante della privacy, il quale aveva evidenziato le criticità scaturenti dall'applicazione della fatturazione elettronica anche ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Ciò, in quanto, le fatture riguardanti le prestazioni sanitarie, contengono dati, spesso anche dettagliati, volti ad individuare i beni e i servizi ceduti.
Pertanto, a seguito del divieto in esame, i suindicati soggetti possono emettere le fatture esclusivamente in formato cartaceo e sono tenuti all'invio dei relativi dati al Sistema TS.
Sul punto, è opportuno evidenziare che, il divieto, riguarda esclusivamente le operazioni che intercorrono con consumatori finali. Nel caso di prestazioni effettuate nei confronti di altri soggetti passivi IVA, infatti, le fatture devono essere elettroniche, ma il file XML non deve contenere il nome del paziente o altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.
Il regime di esonero è attualmente in scadenza il 31 dicembre 2022. A tal fine, il CNDCEC, con l'Informativa 118/2022, ha richiesto:
Il Governo, con il Decreto “Proroghe”, ha accolto in parte la richiesta, rendendo applicabile anche per il 2023, il regime di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema TS.
Le disposizioni del nuovo Decreto approvato intervengono, altresì, sulla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, differendo dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza del termine per l'applicazione dell'obbligo, di cui all'art. 2, c. 6-quater, del D.Lgs. 127/2015.
Dichiarazione IMU 2021
Ulteriore proroga riguarda il termine di presentazione della Dichiarazione IMU relativa al periodo d'imposta 2021, a regime in scadenza il 30 giugno 2022 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 35, c.4, del DL 73/2022. Tale differimento è stato determinato dall'approvazione del nuovo modello avvenuta con il Decreto 29 luglio 2022.
Il termine di presentazione è, adesso, differito ulteriormente al 30 giugno 2023 a seguito di quanto previsto dal Decreto “Proroghe”. Pertanto, entro tale termine, dovranno essere trasmesse le Dichiarazioni IMU relative all'anno 2021 e 2022.
Altre modifiche ai termini legislativi
Il differimento dei termini riguarda anche l'esenzione dall'imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
L'esenzione è stata introdotta inizialmente per il 2021 dall'art. 39 DL 77/2021, il quale ha modificato l'art. 62, c. 3, del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) e, successivamente, confermata anche nel 2022 dall'art. 1, c. 24, della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Con il nuovo decreto, l'esenzione in commento verrà applicata anche nel 2023.
Un'altra modifica da segnalare, riguarda i termini di consegna dei beni strumentali ai fini della fruizione dei crediti d'imposta. Nello specifico, il contributo, riconosciuto per l'acquisto di beni strumentali, attualmente può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2022, l'ordine dei beni risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo d'acquisizione.
Tuttavia, considerate le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali acquistati entro il 31 dicembre 2022, sempre a condizione che, il relativo ordine, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20 per cento del corrispettivo pattuito.
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