venerdì 23/12/2022 • 06:00
Il Consiglio Europeo conferma il progetto di riforma dell’impianto normativo armonizzato in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
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Il comunicato stampa n. 1057/22 del Consiglio dell’Unione Europea dello scorso 7 dicembre rappresenta – ove mai ce ne fosse stato bisogno – l’ulteriore placet all’avvio del profondo processo di revisione della normativa comunitaria in materia AML/CFT preannunciato dalla Commissione UE il 20.7.21.
Delle quattro proposte legislative di cui si compone il pacchetto promosso dall’esecutivo, il Consiglio ha individuato il “corpus normativo” di riferimento nell’emanando regolamento antiriciclaggio (una sorta di vero e proprio testo unico) e nell’adozione della attesa VI Direttiva, unitamente alla proposta di revisione del regolamento sui trasferimenti di fondi.
Nello specifico, l’adozione dell’auspicato testo unico trova la propria ragione giustificatrice nella esigenza ormai non differibile di superare i limiti della granularità e della frammentazione delle fattispecie concrete, permessa dalla facoltà altrimenti concessa con il ricorso alle direttive.
Tali provvedimenti, in futuro destinati a regolamentare i soli rapporti di rango istituzionale, hanno infatti permesso agli stati membri di dare attuazione, con margini discrezionali non più tollerabili, alle norme prive di contenuto precettivo, con l’effetto, ulteriore ed evidentemente non voluto, di generare interpretazioni non univoche o, peggio, vere e proprie fattispecie di arbitraggio normativo.
Il Consiglio, tra l’altro, è pienamente consapevole che le condotte di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo trovano terreno fertile in tutti quei settori non debitamente coperti da adeguato impianto giuridico di natura preventiva. Da qui la dichiarazione di impegno fattivo ad estendere al settore dei CASP (Crypto Asset Service Providers) tutti gli adempimenti già imposti ai soggetti obbligati, a partire – ovviamente – dall’adeguata verifica rafforzata, avuto specifico riguardo alle modalità con cui la stessa dovrà essere svolta.
Il target è rappresentato dalle operazioni per un importo pari o superiore a 1.000 euro, cui si aggiunge un set di misure intese a mitigare i rischi in relazione alle operazioni con portafogli auto-ospitati, con l’obiettivo di intercettare anche le transazioni eseguite tra parti attraverso le proprie chiavi private e il ricorso all’adeguata verifica rafforzata per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività.
Il comunicato in esame si fa apprezzare anche per aver definitivamente cassato la boutade relativa ai limiti all’uso del contante nel territorio dell’Unione uniformandone la soglia a 10.000 euro, fatta evidentemente salva la facoltà per gli stati membri di ridurre ulteriormente detto limite.
Difficile, al riguardo, non associare detta soglia alle risultanze dell’esercizio di autovalutazione su base consolidata, insieme alla consapevolezza che il vero rischio residuo si colloca sull’area delle transazioni opache (crypto valute e crypto assets in generale) e sull’esigenza di avere contezza della titolarità effettiva delle entità giuridiche diverse dalle persone fisiche.
Ciò nella duplice ottica di non disattendere gli obiettivi evidenziati dalla Commissione sul punto, rispetto alle censure mosse dalla CGUE sulla invasività del sistema di acquisizione a beneficio del pubblico dei dati concernenti la titolarità effettiva.
Un’ultima annotazione: sembra destinata a tramontare la dicotomia liste GAFI/liste UE, evitando così ulteriori affanni interpretativi circa l’elencazione degli stati “canaglia”. A tendere esisterà quindi una “black list” UE ed una “grey list” in cui confluiranno i territori così identificati dal GAFI.
La spinta innovativa è forte, così come è stata forte l’esigenza di rinnovamento promossa dalla Commissione in un’area di rischio per il mercato interno e per le singole giurisdizioni che non può più accontentarsi di un processo di armonizzazione mai del tutto realizzato.
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