giovedì 22/12/2022 • 15:20
La Cassazione, con la sentenza n. 37384 del 21 dicembre 2022, ha stabilito che per le società dedite alla locazione di immobili i costi sostenuti per il personale dipendente non sono deducibili e non vanno indicati negli studi di settore.
redazione Memento
Con la sentenza n. 37384 del 21 dicembre 2022, la Cassazione ha stabilito che per le società immobiliari di gestione, dedite alla locazione degli immobili, i costi sostenuti per il personale dipendente non sono deducibili come spese relative a beni immobili (ex art 90 c. 2 DPR 917/86), pertanto vanno indicate nel bilancio e nelle scritture contabili, mentre non vanno riportate negli studi di settore. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili non sono, infatti, ammessi in deduzione. Nel caso di specie, una società proprietaria di terreni agricoli e di immobili di pregio architettonico, locati per uso temporaneo, ha presentato lo studio di settore mod. VG40U con esito congruo e coerente. Tuttavia, l'AE ha rilevato la mancata indicazione delle spese per il lavoro dipendente in relazione a 11 prestatori di lavoro (impiegati, custodi e operai) e per questo ha notificato un avviso di accertamento. Secondo l'Agenzia delle Entrate, le spese sostenute per il personale dipendente da una società operativa nel ramo immobiliare non sono costi relativi all'attività d'impresa, come sarebbero invece le spese per lavori di manutenzione straordinaria degli immobili, bensì spese relative all'esercizio d'impresa svolto mediante l'utilizzo degli immobili. Di conseguenza, essendo deducibili, tali spese dovevano essere riportate nello studio di settore. Secondo la Cassazione, la distinzione dell'Agenzia delle Entrate tra “spese relative a beni immobili” e “spese relative all'esercizio di impresa svolto mediante l'utilizzo di immobili” non trova riscontro nella norma di riferimento (art. 90 DPR 917/86). La Corte richiama poi il principio secondo cui in tema di determinazione del reddito d'impresa, i costi dichiarati indeducibili per gli immobili non strumentali per l'esercizio dell'impresa - i cui redditi concorrono a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le regole stabilite per la determinazione del reddito fondiario - sono, non già quelli riconducibili comunque fra le spese generali di gestione della società, ma quelli, già considerati ai fini della determinazione del reddito fondiario, riguardanti le spese di manutenzione e riparazione ed ogni altra spesa o perdita riferita a ciascuna unità immobiliare (cfr Cass. 27 novembre 2002 n. 16780 e Cass. 25 gennaio 2006, n. 1430). Pertanto, i costi sostenuti per impiegati, custodi e operai in relazione all'amministrazione e alla gestione degli immobili stessi sono oneri indeducibili e non devono essere indicati nello studio di settore della società. Fonte: Cass. 21 dicembre 2022 n. 37384
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